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NEL PROCESSO DEL LAVORO I DOCUMENTI NON POSSONO ESSERE PRODOTTI IN CORSO DI CAUSADevono essere depositati tempestivamente con il ricorso o con la memoria di costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).

 

Maria D. ha convenuto in giudizio gli eredi di Rosa I. per ottenere il pagamento di differenze di retribuzione e trattamento di fine rapporto per lavoro domestico prestato alle dipendenze della defunta. Gli eredi si sono costituiti in giudizio tardivamente, sostenendo che i crediti della lavoratrici erano stati soddisfatti ed hanno chiesto di essere ammessi a produrre alcune ricevute. Il Pretore ha consentito la produzione di documenti ed ha rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto appello davanti al Tribunale di Benevento censurando la decisione del Pretore per aver fondato la decisione sui documenti tardivamente prodotti dai convenuti. Essa ha invocato l’art. 416 cod. proc. civ. secondo cui il convenuto deve costituirsi in giudizio dieci giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione e produrre, con la memoria di costituzione, i documenti che intende utilizzare come mezzi di prova. Il Tribunale ha respinto l’appello in quanto ha ritenuto, attenendosi al prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che la produzione di documenti (cosiddette prove costituite) sia consentita, al contrario delle prove costituende, nell’udienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini dell’art. 416 cod. proc. civ. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per disapplicazione dell’art. 416 cod. proc. civ.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza più recente della Cassazione, modificando un antico orientamento in senso più conforme al dato letterale dell’art. 416 cod. proc. civ., nonché allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del legislatore ha statuito che: “Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d’ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio” (Cass. 20.01.2003 n. 775)

Alle due ipostesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l’attore dall’art. 414 cod. proc. civ. e per il convenuto dall’art. 416 cod. proc. civ. indicati dalla giurisprudenza citata – ha affermato la Corte – si deve aggiungere quello di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.