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LE
DICHIARAZIONI RACCOLTE
DAL PERSONALE ISPETTIVO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE DALL’AZIENDA PER PROVARE
LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI RIVOLTI A UN DIPENDENTE - Esse devono essere confermate in giudizio (Cassazione
Sezione Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres.
Senese, Rel. Prestipino).
Renzo
P., dipendente della s.p.a. Poste Italiane, è stato licenziato nel dicembre del
1997 con motivazione riferita ad addebiti di comportamenti scorretti nei
confronti degli utenti, dei diretti superiori e dei colleghi. Egli ha impugnato
il licenziamento davanti al Pretore di Roma contestando la fondatezza degli
addebiti. L’azienda ha fondato la sua difesa sulle relazioni degli ispettori
postali incaricati delle indagini e sulle dichiarazioni raccolte da questi
funzionari.
Il
Pretore ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Renzo P.
nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno. La
Corte d’Appello di Roma ha confermato questa decisione, osservando che non
potevano trarsi elementi di prova dall’indagine ispettiva condotta dai
funzionari della società, sia perché le dichiarazioni scritte
e orali raccolte da costoro non erano state confermate davanti al
giudice nel contraddittorio dell’altra parte, sia perché gli ispettori non
rivestivano la qualità di pubblici ufficiali.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres.
Senese, Rel. Prestipino) ha
rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha
ritenuto che la Corte d’Appello abbia correttamente escluso il valore
probatorio delle relazioni ispettive. All’epoca dei fatti – ha osservato la
Cassazione – gli ispettori postali non potevano più essere considerati pubblici
ufficiali, attesa la già avvenuta
privatizzazione delle Poste; d’altra parte nemmeno le dichiarazioni raccolte
dai pubblici ufficiali possono rilevare a fini probatori se non sono confermate
in giudizio dai soggetti che le hanno rese.