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CHI ABUSA DI UN DIRITTO E’ TENUTO AL RISARCIMENTO
DEL DANNO – Per violazione dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 15482 del 18 ottobre 2003, Pres. Genghini, Rel. Di Amato).
La s.r.l. Fratelli D. e
l’imprenditore Prospero D., operanti nel settore dello zucchero, in concorrenza
tra loro, hanno deciso di por termine alla competizione costituendo la s.r.l. Derizuccheri avente ad oggetto il commercio all’ingrosso
dello zucchero e concordando la fornitura alla medesima di prestabiliti
quantitativi di tale merce. Il contratto di fornitura aveva durata di un anno
rinnovabile in mancanza di disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. Prospero D. ha comunicato la disdetta sei mesi
dopo aver firmato il contratto e senza avere dato inizio alla fornitura. La
s.r.l. Fratelli D. ha chiesto al Tribunale di Patti di
condannare Prospero D. al risarcimento del danno per avere impedito il
funzionamento della s.r.l. Derizuccheri tenendo un
comportamento contrario al principio di buona fede che, in base all’art. 1375
cod. civ., deve essere rispettato nell’esecuzione del
contratto. Prospero D. si è difeso sostenendo di avere esercitato il diritto di
recesso previsto dal contratto. Sia il Tribunale di Patti che, in grado di appello, la Corte di Appello di Messina hanno ritenuto la
domanda priva di fondamento, osservando che la disdetta era stata operata
legittimamente da Prospero D. in quanto prevista da una clausola contrattuale.
La s.r.l. Fratelli D. ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza della Corte d’ Appello di Roma per avere
escluso la configurabilità, nel comportamento di
Prospero D., di un abuso di diritto in violazione delle regole di buona fede.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 15482 del 18 ottobre 2003, Pres. Genghini, Rel. Di Amato), ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte di Messina è incorsa in violazione di legge allorché ha escluso che l’imprenditore Prospero D. abbia tenuto un comportamento contrario alle regole di buona fede, limitandosi a rilevare che questi aveva esercitato un diritto contrattualmente previsto. Tale conclusione, infatti – ha osservato la Corte – sottintende l’erroneo convincimento secondo cui l'esercizio del diritto non possa mai essere contrario a buona fede e non possa mai dare luogo a responsabilità da parte di chi abusa del proprio diritto. La Corte di merito – ha rilevato la Cassazione – esclude così implicitamente la stessa ammissibilità della figura dell'abuso del diritto, sulla quale, viceversa, concorda l'orientamento largamente prevalente in dottrina, secondo cui nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di abuso del diritto, sia questo il diritto di proprietà o altro diritto soggettivo, reale o di credito. L'abuso del diritto consiste, secondo questa autorevole dottrina, nell'esercitare il diritto per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Questa stessa nozione dell'abuso del diritto ha trovato eco anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ammette come "in singoli casi ed in riferimento ai fondamentali precetti della buona fede (come regola di condotta) e della rispondenza dell'esercizio del diritto agli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e concesso dall'ordinamento giuridico positivo, l'uso anormale del diritto possa condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori della sfera del diritto soggettivo medesimo e che quindi tale comportamento possa costituire un illecito, secondo le norme generali di diritto in materia" (Cass. 15 novembre 1960, n. 3040).
Quanto, più specificamente,
alla buona fede nell'esecuzione del contratto – ha osservato la Cassazione – è
pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'obbligo, posto dall'art. 1375
cod. civ., di eseguire il
contratto secondo buona fede, concorre a formare il contenuto legale del
contratto, ai sensi dell'art. 1374; sicché la violazione del dovere di
esecuzione secondo buona fede costituisce un inadempimento contrattuale.
Specifica ipotesi di violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del
contratto viene considerata proprio l'abuso del
diritto, individuato nel comportamento del contraente che esercita verso
l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare
uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.
Si deve pertanto affermare –
ha concluso la Corte – il principio che, in relazione
ad una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la
realizzazione di un’unica operazione economica (nella specie la
regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società
e la previsione, a carico delle parti, dell’obbligo di rifornire la predetta
società in misura predeterminata) la corrispondenza a buona fede dell’esercizio
del diritto di recesso, contrattualmente previsto, nella specie per il
contratto di fornitura, deve essere valutata nel complessivo contesto dei
rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se il recesso sia stato
esercitato o meno secondo modalità e tempi che non rispondono ad un
interesse del titolare del diritto meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo
di recare danno all’altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le
parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all’esatto
adempimento delle rispettive prestazioni.
La Suprema Corte ha cassato
la sentenza impugnata rinviando la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania. Il giudice di rinvio – ha affermato la Cassazione – dovrà valutare la legittimità
del recesso di Prospero D., alla stregua del principio di buona fede, nel
contesto del complesso dei rapporti intercorsi tra le parti ed accertare se il
recesso stesso sia stato esercitato allo scopo di sciogliersi dal vincolo
contrattuale di rifornire la nuova società ovvero ad un diverso scopo nel
contesto di una condotta complessiva diretta ad impedire la realizzazione dei
reciproci interessi delle parti come consacrati negli accordi contrattuali.