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LA COMUNICAZIONE, AL TERMINE
DI UNA PROCEDURA PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, DALL’ELENCO DEI LAVORATORI
LICENZIATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA INFORMAZIONE SULLE MODALITA’ DI
APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA – Anche se questi sono stati previamente
concordati con le organizzazioni sindacali e si basano sui requisiti per il
pensionamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 16805 del 8 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. D’Agostino).
La
S.p.A. Banca di Roma ha avviato, all’inizio del 1998 una procedura in base alla
legge n. 223 del 1991 per il licenziamento di 700 dipendenti ritenuti in
esubero. In seguito alla consultazione delle organizzazioni sindacali la banca
ha concluso con esse, nel marzo 1998, un accordo
secondo cui il personale da collocare in mobilità per raggiungere l’obiettivo
dei 700 esodi doveva essere individuato facendo riferimento: a) preliminarmente
a coloro che, in possesso dei requisiti indicati avessero aderito
spontaneamente alla risoluzione dei rapporto di lavoro; b) quindi, ove i primi
non fossero risultati sufficienti, prioritariamente al personale che alla data
del 31 maggio 1998 fosse in possesso dei requisiti di legge previsti per avere
diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se avesse diritto al
mantenimento in servizio; c) secondariamente al personale che si trovasse più
prossimo alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione AGO. Nel caso di concorrenza di più soggetti in possesso
dei requisiti era stabilito che si sarebbe fatto ricorso al criterio dei
singoli carichi di famiglia. Con riferimento agli obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 4, punto 9, della legge n. 223 del 1995 la Banca ha quindi
trasmesso alle organizzazioni sindacali nonché ai
pubblici uffici competenti, due elenchi di lavoratori, ordinati
alfabeticamente: il primo contenente i nominativi di coloro che avevano aderito
spontaneamente alla risoluzione del rapporto di lavoro; il secondo contenente i
nominativi di coloro che venivano licenziati. Gli elenchi sono stati accompagnati
da una lettera nella quale la banca ha dichiarato di avere applicato, nella scelte del personale da licenziare, i criteri
stabiliti con l’accordo del 20 marzo 1998. L’azienda ha quindi comunicato il
licenziamento ai singoli lavoratori compresi nel secondo elenco. L’impiegata Antonia C. ha impugnato il licenziamento davanti al
Tribunale di Roma chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna
dell’azienda al risarcimento del danno in base all’art. 18 St.
Lav. Ella ha sostenuto, tra
l’altro, che il licenziamento doveva essere ritenuto inefficace perché
l’azienda non aveva rispettato l’obbligo, previsto dall’art. 4, comma 9, della
legge n. 223 del 1991, di indicare, nelle comunicazioni finali ai sindacati e
ai pubblici uffici competenti, le modalità con cui i criteri di scelta erano
stati concretamente applicati a ogni singolo caso, nonché la valutazione
comparativa applicata fra i singoli interessati. Il Tribunale ha rigettato il
ricorso della lavoratrice. La Corte di Appello di
Roma, con sentenza del dicembre 2000, ha riformato questa decisione,
dichiarando l’inefficacia del licenziamento ed il diritto dell’impiegata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 maggio 2000, data del compimento
del 65° anno di età; essa ha inoltre condannato la banca al risarcimento del
danno in misura pari alla retribuzione non percepita dal 1.6.99, data del
licenziamento, al 31 maggio 2000.
La
Corte di Appello di Roma ha ritenuto che, con la
trasmissione dei due elenchi, la Banca di Roma non abbia assolto all’onere di
comunicazione impostole dall’art. 4, comma 9, della legge, avendo completamente
omesso di indicare le modalità applicative dei criteri di scelta, ossia “la esplicitazione delle effettive modalità con cui i criteri
sono stati concretamente applicati in ogni singolo caso, anche attraverso
l’indicazione della valutazione comparativa che deve essere operata fra tutti i
dipendenti interessati alla selezione e la esplicitazione
dei modi di ponderazione dei vari criteri tali da rendere comparabili dati non
omogenei”; la Banca ha altresì omesso di indicare l’anzianità di servizio di
ogni singolo dipendente e quindi del tempo di maturazione dei requisiti per il
pensionamento, al fine della necessaria comparazione che desse ragione della scelta
di alcuni piuttosto che di altri.
La
Banca ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di
Roma per non avere tenuto conto che i criteri di scelta non erano in concorso
tra loro ma seguivano un ordine rigidamente predeterminato, sicché, per la
rigidità nel meccanismo applicativo dei criteri di selezione, non vi era
nessuno spazio per valutazioni comparative o ponderazione di criteri non
omogenei, avuto anche riguardo alle dimensioni dell’azienda, con la conseguenza
che l’onere di comunicazione doveva ritenersi soddisfatto con la trasmissione
dei due elenchi allegati e della indicazione dei
criteri di scelta seguiti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16805 dell’8 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. D’Agostino) ha rigettato il ricorso.
L’art.
4, comma 9 della legge n. 223/91 – ha osservato la Cassazione – nella parte in
cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta, è diretta a rendere trasparente la scelta operata così da porre i
lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi
in condizione di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza
agli accordi raggiunti: non soddisfa certamente tale esigenza la trasmissione
dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta
concordati con le organizzazioni sindacali. Né a tal fine è sufficiente la
predisposizione di un meccanismo di applicazione in
via successiva dei vari criteri. Va considerato, infatti – ha affermato la
Corte – che anche in un siffatto sistema, vi è necessità in primo luogo di
controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti (ad es.
tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento alla data del
31.5.1998) siano stati inseriti nella categoria da
scrutinare; in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti inseriti nella
predetta categoria siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, vi è
necessità di controllare se siano stati correttamente applicati i criteri di
valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare. La
comunicazione nella specie effettuata dalla Banca – ha rilevato la Cassazione –
non risponde affatto a tali esigenze ed è stata giustamente ritenuta
illegittima dalla Corte romana, poiché da detta comunicazione il giudice di
merito non è stato in grado di rilevare se tutti i lavoratori in possesso dei
requisiti richiesti siano stati inseriti nell’una o nell’altra categoria da
scrutinare, né se vi sia stata corretta applicazione dei criteri di valutazione
comparativa nel caso di eccedenza in ciascuna
categoria degli scrutinandi rispetto ai dipendenti da
porre in mobilità.