Tratta dal sito internet: www.legge-e-giustizia.it
Per
la determinazione del danno
da dequalificazione può farsi riferimento alla
perdita di opportunità di carriera, alla lesione
dell’immagine, alla sofferenza fisio-psichica del
lavoratore, all’elemento psicologico della condotta del datore di lavoro – In
via equitativa –
La
prova del danno da dequalificazione può essere anche
presuntiva. I criteri utilizzabili per un’adeguata valutazione, in via equitativa, del quantum del risarcimento da
riconoscersi al lavoratore illegittimamente demansionato
sono molteplici. Tra questi può considerarsi la perdita di opportunità
di carriera, anche presso altre realtà produttive, specie nei casi di
qualifiche a livello medio-alto; altro parametro
potrebbe essere individuato nella posizione gerarchica perduta cui possono
essere connessi il danno all’immagine e la sofferenza psico-fisica del
lavoratore; l’entità del danno dipende anche dalla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla
determinazione sia dell’an che del quantum
del risarcimento può contribuire anche l’età del lavoratore; non privo di
rilievo può essere anche l’elemento psicologico della condotta del datore di
lavoro. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via
generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227
cod. civ., rispettando il
principio di proporzionalità fra comportamento illecito e sanzione. In questa
direzione, utili strumenti di riferimento possono essere suggeriti al giudice
dalla contrattazione collettiva – ove applicabile e ritualmente
acquisita al processo – che, in certi settori, prevede l’istituzione di
comitati paritetici, con funzioni di garanzia e prevenzione del conflitto
(Cassazione Sezione Lavoro n. 16792 del 8 novembre 2003, Pres.
Prestipino, Rel.Foglia).