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UN RITARDO DI QUATTRO MESI NELLA
CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE NON E’ GIUSTIFICABILE CON RIFERIMENTO
ALLA COMPLESSITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL DATORE DI
LAVORO – E neanche con la necessità di valutare la gravità dei
fatti (Cassazione Sezione Lavoro n. 16754 del 7 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Balletti).
Giovanni
V. dipendente della Banca Commerciale Italiana con qualifica di funzionario e
mansioni di vice direttore della filiale di Sassari, rappresentante sindacale
del Sinfub, dopo avere ripetutamente chiesto alla
direzione centrale di essere convocato per poter riferire doglianze in merito
alla conduzione della filiale di Sassari, non ricevendo risposta, ha inviato alla stessa direzione, quattro comunicati rispettivamente
in data 7, 13, 22 e 27 gennaio 1998, contenenti la denuncia di alcune
irregolarità nella gestione del credito da lui attribuite al direttore della
filiale cui era addetto. Nel febbraio 1998 egli è stato informato che la
direzione centrale aveva accolto la richiesta di colloquio e fissato l’incontro
a Milano per il 25 maggio. Svoltosi questo incontro,
nel corso del quale sono stati trattati gli argomenti sollevati nei comunicati
sindacali, Giovanni V. è stato ricevuto il giorno stesso dal capo del personale
il quale, tenuto conto che egli stava per maturare l’anzianità utile per la
pensione, gli ha suggerito di dimettersi, assicurando l’erogazione di un
congruo incentivo. Poiché il funzionario ha rifiutato di dimettersi, il capo
del personale gli ha fatto consegnare una lettera in pari data, recante la
contestazione dell’addebito disciplinare di avere usato in comunicati sindacali
espressioni denigratorie nei confronti del direttore della Filiale di Sassari e
di avere diffuso documenti riservati. Dopo che il funzionario ha svolto
le sue difese, dapprima per iscritto e successivamente
in un colloquio con il capo del personale, la banca lo ha licenziato con
lettera del 10 luglio 1998. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al
Pretore di Sassari sostenendo che gli addebiti gli erano stati contestati
tardivamente, in violazione dell’art. 7 St. Lav. e che comunque il
provvedimento doveva ritenersi ingiusto poiché diffondendo i comunicati, egli
aveva correttamente svolto il suo incarico sindacale. Sia il Tribunale
(succeduto al Pretore) che la Corte di Appello di
Sassari, hanno dichiarato legittimo il licenziamento. La Corte ha ritenuto che
le accuse rivolte al direttore dalla filiale di Sassari non avessero natura
sindacale e che il ritardo nella contestazione degli addebito
fosse giustificato nella complessità dell’organizzazione della banca, della
necessità di svolgere indagini e della esigenza che la reazione della banca
fosse preceduta da una ponderata valutazione della vicenda. Il funzionario ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di
Cagliari, tra l’altro, per avere escluso che il licenziamento dovesse ritenersi nullo per tardività
della contestazione degli addebiti.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16754 del 7 novembre 2003, Pres.
Senese, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso,
affermando che la Corte di Cagliari è incorsa in errore allorché ha ritenuto
giustificato il ritardo di circa quattro mesi fra la diffusione dei comunicati
e la contestazione degli addebiti concernenti il contenuto, considerato
denigratorio, dei medesimi. Le ragioni addotte dal Giudice di
appello per introdurre la formula della “relatività del requisito
dell’immediatezza” – ha affermato la Cassazione – sono palesemente errate
atteso che: a) non è consentito che la ipotizzata complessità
dell’organizzazione aziendale, con la conseguente pretesa necessità di
coordinamento tra i vari uffici faccia ritardare indebitamente la contestazione
disciplinare, non potendo esigenze collegate a c.d. maxi-organizzazioni
aziendali pregiudicare il diritto del lavoratore a una pronta ed effettiva
difesa perché, in caso contrario, la ipotesi di organigrammi con la previsione
di una miriade di micro-strutture in una organizzazione verticistico-piramidale
potrebbe far procrastinare ad libitum
l’instaurazione di un procedimento disciplinare; b) all’atto della
contestazione disciplinare non deve essere già previsto il tipo di sanzione da
irrogare – e, soprattutto, non si deve ab initio decidere che la sanzione da irrogare sia quella
massima espulsiva – sicché del tutto erroneamente la Corte territoriale ha
affermato che, nel caso di licenziamento in tronco, la contestazione datoriale “giunge solo dopo una ponderata valutazione di
tutti gli elementi della vicenda” (“ponderata valutazione” che, ovviamente,
deve esservi in un momento successivo per verificare, al termine di un
procedimento disciplinare regolare, se sia possibile infliggere la sanzione);
c) poiché l’infrazione addebitata al lavoratore consisteva nel carattere
“denigratorio” insito nelle comunicazioni portate a conoscenza della Banca in
merito al comportamento del direttore della filiale di Sassari, tale
qualificazione (sussistente fin dalla prima lettera-comunicato in data 7
gennaio 1998) comportava che la relativa valutazione fosse esegubile
prima facie dalla Direzione Centrale della
COMIT e, quindi, che il carattere denigratorio della lettera fosse
immediatamente contestato, senza attendere che il dipendente incolpato potesse
commettere altre infrazioni del genere. Non può dirsi osservato il canone
dell’immediatezza – ha osservato la Corte – allorché il datore di lavoro, una
volta acquisita la certezza dell’esistenza e della gravità dell’infrazione, ne rinvii la contestazione al fine di utilizzare l’eventuale
reiterazione dell’illecito come elemento di maggiore gravità da porre alla base
di una più grave sanzione disciplinare o – come, nella specie, erroneamente ha
ritenuto il giudice di appello – per avere giustificazioni da altro soggetto
non inquisito, per avviare indagini interne di tipo ispettivo e per revocare
“dimissioni volontarie con congruo incentivo”. Quest’ultimo
episodio – ha concluso la Corte – connota l’obiettivo
ritardo temporale della contestazione disciplinare di un’evidente ulteriore
illegittimità in quanto tale comportamento datoriale
si pone in assoluta violazione dei principi ex artt.
1175 e 1375 cod. civ. e, anche sotto tale profilo,
viene a violare il principio qualificante il licenziamento per giusta causa.