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UN RITARDO DI QUATTRO MESI NELLA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE NON E’ GIUSTIFICABILE CON RIFERIMENTO ALLA COMPLESSITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL DATORE DI LAVOROE neanche con la necessità di valutare la gravità dei fatti (Cassazione Sezione Lavoro n. 16754 del 7  novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Balletti).

 

Giovanni V. dipendente della Banca Commerciale Italiana con qualifica di funzionario e mansioni di vice direttore della filiale di Sassari, rappresentante sindacale del Sinfub, dopo avere ripetutamente chiesto alla direzione centrale di essere convocato per poter riferire doglianze in merito alla conduzione della filiale di Sassari, non ricevendo risposta, ha inviato alla stessa direzione, quattro comunicati rispettivamente in data 7, 13, 22 e 27 gennaio 1998, contenenti la denuncia di alcune irregolarità nella gestione del credito da lui attribuite al direttore della filiale cui era addetto. Nel febbraio 1998 egli è stato informato che la direzione centrale aveva accolto la richiesta di colloquio e fissato l’incontro a Milano per il 25 maggio. Svoltosi questo incontro, nel corso del quale sono stati trattati gli argomenti sollevati nei comunicati sindacali, Giovanni V. è stato ricevuto il giorno stesso dal capo del personale il quale, tenuto conto che egli stava per maturare l’anzianità utile per la pensione, gli ha suggerito di dimettersi, assicurando l’erogazione di un congruo incentivo. Poiché il funzionario ha rifiutato di dimettersi, il capo del personale gli ha fatto consegnare una lettera in pari data, recante la contestazione dell’addebito disciplinare di avere usato in comunicati sindacali espressioni denigratorie nei confronti del direttore della Filiale di Sassari e di avere diffuso documenti riservati.  Dopo che il funzionario ha svolto le sue difese, dapprima per iscritto e successivamente in un colloquio con il capo del personale, la banca lo ha licenziato con lettera del 10 luglio 1998. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Sassari sostenendo che gli addebiti gli erano stati contestati tardivamente, in violazione dell’art. 7 St. Lav. e che comunque il provvedimento doveva ritenersi ingiusto poiché diffondendo i comunicati, egli aveva correttamente svolto il suo incarico sindacale. Sia il Tribunale (succeduto al Pretore) che la Corte di Appello di Sassari, hanno dichiarato legittimo il licenziamento. La Corte ha ritenuto che le accuse rivolte al direttore dalla filiale di Sassari non avessero natura sindacale e che il ritardo nella contestazione degli addebito fosse giustificato nella complessità dell’organizzazione della banca, della necessità di svolgere indagini e della esigenza che la reazione della banca fosse preceduta da una ponderata valutazione della vicenda. Il funzionario ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Cagliari, tra l’altro, per avere escluso che il licenziamento dovesse ritenersi nullo per tardività della contestazione degli addebiti.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16754 del 7 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso, affermando che la Corte di Cagliari è incorsa in errore allorché ha ritenuto giustificato il ritardo di circa quattro mesi fra la diffusione dei comunicati e la contestazione degli addebiti concernenti il contenuto, considerato denigratorio, dei medesimi. Le ragioni addotte dal Giudice di appello per introdurre la formula della “relatività del requisito dell’immediatezza” – ha affermato la Cassazione – sono palesemente errate atteso che: a) non è consentito che la ipotizzata complessità dell’organizzazione aziendale, con la conseguente pretesa necessità di coordinamento tra i vari uffici faccia ritardare indebitamente la contestazione disciplinare, non potendo esigenze collegate a c.d. maxi-organizzazioni aziendali pregiudicare il diritto del lavoratore a una pronta ed effettiva difesa perché, in caso contrario, la ipotesi di organigrammi con la previsione di una miriade di micro-strutture in una organizzazione verticistico-piramidale potrebbe far procrastinare ad libitum l’instaurazione di un procedimento disciplinare; b) all’atto della contestazione disciplinare non deve essere già previsto il tipo di sanzione da irrogare – e, soprattutto, non si deve ab initio decidere che la sanzione da irrogare sia quella massima espulsiva – sicché del tutto erroneamente la Corte territoriale ha affermato che, nel caso di licenziamento in tronco, la contestazione datoriale “giunge solo dopo una ponderata valutazione di tutti gli elementi della vicenda” (“ponderata valutazione” che, ovviamente, deve esservi in un momento successivo per verificare, al termine di un procedimento disciplinare regolare, se sia possibile infliggere la sanzione); c) poiché l’infrazione addebitata al lavoratore consisteva nel carattere “denigratorio” insito nelle comunicazioni portate a conoscenza della Banca in merito al comportamento del direttore della filiale di Sassari, tale qualificazione (sussistente fin dalla prima lettera-comunicato in data 7 gennaio 1998) comportava che la relativa valutazione fosse esegubile prima facie dalla Direzione Centrale della COMIT e, quindi, che il carattere denigratorio della lettera fosse immediatamente contestato, senza attendere che il dipendente incolpato potesse commettere altre infrazioni del genere. Non può dirsi osservato il canone dell’immediatezza – ha osservato la Corte – allorché il datore di lavoro, una volta acquisita la certezza dell’esistenza e della gravità dell’infrazione, ne rinvii la contestazione al fine di utilizzare l’eventuale reiterazione dell’illecito come elemento di maggiore gravità da porre alla base di una più grave sanzione disciplinare o – come, nella specie, erroneamente ha ritenuto il giudice di appello – per avere giustificazioni da altro soggetto non inquisito, per avviare indagini interne di tipo ispettivo e per revocare “dimissioni volontarie con congruo incentivo”. Quest’ultimo episodio – ha concluso la Corte – connota l’obiettivo ritardo temporale della contestazione disciplinare di un’evidente ulteriore illegittimità in quanto tale comportamento datoriale si pone in assoluta violazione dei principi ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e, anche sotto tale profilo, viene a violare il principio qualificante il licenziamento per giusta causa.