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IL LAVORATORE PUO’ PROMUOVERE PIU’ GIUDIZI PER OTTENERE L’INCLUSIONE NEL T.F.R. DI DIFFERENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONENon si verifica la preclusione da giudicato (Cassazione Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Figurelli).

 

Lucio T., dipendente dell’Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli ha ottenuto, con un primo giudizio promosso davanti al Pretore di Napoli l’accertamento del suo diritto all’inclusione, nel trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 maggio 1982, di un’indennità prevista dalla contrattazione aziendale (accordo del 31/5/81). La sentenza è passata in giudicato. Successivamente il lavoratore ha promosso un altro giudizio diretto ad ottenere l’inclusione nel t.f.r., maturato alla data del 31 maggio 1982, del compenso per lavoro straordinario continuativamente percepito. Nel secondo giudizio l’azienda ha eccepito la preclusione da giudicato, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto proporre, nel primo giudizio, anche la domanda relativa all’inclusione nel t.f.r. del compenso per lavoro straordinario e che la sentenza passata in giudicato aveva definitivamente stabilito la composizione del t.f.r. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Napoli hanno ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’azienda e conseguentemente hanno escluso la proponibilità della domanda avanzata dal lavoratore. Questi ha proposto ricorso per cassazione per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Figurelli) ha accolto il ricorso. E’ stato accertato in causa – ha osservato la Corte – che il T., ottenne con la sentenza poi passata in giudicato, il riconoscimento del diritto all’integrazione del T.F.R. mediante il computo di alcune componenti della retribuzione previste dall’accordo del 31.5.1981. Ciò posto, si è realizzata nella specie l’ipotesi dell’accertamento della necessità di includere una o più voci nella base di calcolo del T.F.R., prescindendo dall’accertamento del relativo ammontare, sempreché il datore di lavoro contesti quella necessità; in tal caso la limitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione del giudicato, il quale non preclude una successiva domanda di corresponsione dell’anticipazione o del trattamento definitivo, che si riferisce ad altre voci retributive. All’obiezione che una tale limitazione del petitum e dei confini del giudicato può risolversi in una moltiplicazione di controversie e in un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore di lavoro, vale a dire in una violazione delle norme di buona fede e correttezza che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore (artt. 1175 e 1375 c.c.) – ha affermato la Corte – deve rispondersi che il datore di lavoro può evitare gli effetti sfavorevoli chiedendo a sua volta un accertamento dell’intera base di calcolo, ossia del trattamento già maturato. Nella specie, è stato accertato dagli atti di causa che il lavoratore aveva chiesto – in costanza di rapporto di lavoro – in un precedente processo definito con giudicato, che nella base di calcolo fossero inclusi anche i punti 3, 4 e 5 dell’accordo nazionale 31.5.1981, mentre con successiva domanda egli ha chiesto anche l’inclusione delle somme relative allo straordinario prestato in modo fisso e continuativo; erroneamente quindi – ha rilevato la Corte – il Tribunale, ravvisando una identità di oggetto delle due controversie, ha affermato la preclusione da giudicato, che riguardava non l’intero trattamento, ma solo alcune voci. E’ inoltre da rilevare – ha concluso la Cassazione – che poiché, prima della negazione da parte del debitore, non sorge l’interesse del creditore (art. 100 c.p.c.) all’azione di accertamento del credito, non si potrebbe – senza contraddizione – imporre al creditore medesimo l’onere di esercitare “quando non gli sia stato opposto alcunché dalla controparte” un’actio nondum nata al fine di evitare la preclusione del giudicato: questo si formerebbe su questione non ancora deducibile e la contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in giudizio, garantito dall’art. 24 co. 2 Cost.