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IL LAVORATORE PUO’ PROMUOVERE
PIU’ GIUDIZI PER OTTENERE
L’INCLUSIONE NEL T.F.R. DI DIFFERENTI ELEMENTI DELLA
RETRIBUZIONE – Non si verifica la preclusione da giudicato
(Cassazione Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres.
Mattone, Rel. Figurelli).
Lucio
T., dipendente dell’Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli ha
ottenuto, con un primo giudizio promosso davanti al Pretore di Napoli
l’accertamento del suo diritto all’inclusione, nel trattamento di fine rapporto
maturato alla data del 31 maggio 1982, di un’indennità prevista dalla
contrattazione aziendale (accordo del 31/5/81). La sentenza è passata in
giudicato. Successivamente il lavoratore ha promosso
un altro giudizio diretto ad ottenere l’inclusione nel t.f.r.,
maturato alla data del 31 maggio 1982, del compenso per lavoro straordinario
continuativamente percepito. Nel secondo giudizio l’azienda ha eccepito la
preclusione da giudicato, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto proporre,
nel primo giudizio, anche la domanda relativa all’inclusione
nel t.f.r. del compenso per lavoro straordinario e che la sentenza passata in
giudicato aveva definitivamente stabilito la composizione del t.f.r. Sia il
Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Napoli hanno ritenuto fondata
l’eccezione sollevata dall’azienda e conseguentemente hanno escluso la
proponibilità della domanda avanzata dal lavoratore. Questi ha proposto ricorso
per cassazione per difetto di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Figurelli) ha accolto il ricorso. E’
stato accertato in causa – ha osservato la Corte – che il T., ottenne
con la sentenza poi passata in giudicato, il riconoscimento del diritto
all’integrazione del T.F.R. mediante il computo di
alcune componenti della retribuzione previste dall’accordo del 31.5.1981. Ciò
posto, si è realizzata nella specie l’ipotesi dell’accertamento della necessità
di includere una o più voci nella base di calcolo del T.F.R., prescindendo dall’accertamento del relativo ammontare, sempreché il datore di lavoro contesti quella necessità; in
tal caso la limitazione del petitum si
riflette sulla limitata estensione del giudicato, il quale non preclude una
successiva domanda di corresponsione dell’anticipazione o del trattamento
definitivo, che si riferisce ad altre voci retributive. All’obiezione che una
tale limitazione del petitum e dei confini del
giudicato può risolversi in una moltiplicazione di
controversie e in un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore
di lavoro, vale a dire in una violazione delle norme di buona fede e
correttezza che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la
posizione del debitore (artt. 1175 e 1375 c.c.) – ha
affermato la Corte – deve rispondersi che il datore di lavoro può evitare gli
effetti sfavorevoli chiedendo a sua volta un accertamento dell’intera base di
calcolo, ossia del trattamento già maturato. Nella specie, è stato accertato
dagli atti di causa che il lavoratore aveva chiesto – in costanza di rapporto
di lavoro – in un precedente processo definito con giudicato, che nella base di
calcolo fossero inclusi anche i punti 3, 4 e 5 dell’accordo nazionale
31.5.1981, mentre con successiva domanda egli ha chiesto anche l’inclusione
delle somme relative allo straordinario prestato in
modo fisso e continuativo; erroneamente quindi – ha rilevato la Corte – il
Tribunale, ravvisando una identità di oggetto delle due controversie, ha
affermato la preclusione da giudicato, che riguardava non l’intero trattamento,
ma solo alcune voci. E’ inoltre da rilevare – ha concluso
la Cassazione – che poiché, prima della negazione da parte del debitore, non
sorge l’interesse del creditore (art. 100 c.p.c.)
all’azione di accertamento del credito, non si potrebbe – senza contraddizione
– imporre al creditore medesimo l’onere di esercitare “quando non gli sia stato
opposto alcunché dalla controparte” un’actio nondum nata al fine di evitare la preclusione
del giudicato: questo si formerebbe su questione non ancora deducibile e la
contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in
giudizio, garantito dall’art. 24 co. 2 Cost.