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IL TRASFERIMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO DALL’AZIENDA IN BASE ALL’ART. 2103 COD. CIV. ANCHE SE AVVIENE TRA DUE UNITA’ PRODUTTIVE OPERANTI NELLA STESSA CITTA’Si prescinde dalla considerazione dell’unità produttiva in caso di disagi personali e familiari (Cassazione Sezione Lavoro n. 11660 del 29 luglio 2003, Pres. Mileo, Rel. D’Agostino).

 

Giovanni C., dipendente della s.p.a. Fiat Auto, impiegato di VI livello, con mansioni di esperto tecnico, addetto al Centro Autogestione sito in Torino, Corso Giulio Cesare, nel marzo del 1966 è stato trasferito al Centro Assistenza Fiat in Via Tunisi, sempre in Torino, unità produttiva che nell’ottobre 1996 è stata ceduta alla società Progetto. Il lavoratore, passato alle dipendenze di quest’ultima società per effetto della cessione dell’unità cui da ultimo era addetto, ha chiesto al Pretore di Torino, nel novembre del 1996, di accertare l’illegittimità e nullità del suo trasferimento dal Centro Autogestione di Corso Giulio Cesare al Centro Assistenza di Via Tunisi, per mancanza di effettive ragioni organizzative e conseguentemente di dichiarare che egli era rimasto dipendente della Fiat Auto s.p.a., in quanto non interessato dalla cessione di attività produttiva verificatasi nell’ottobre del 1996. Il Pretore, dopo avere svolto l’istruttoria, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento attuato nel marzo del 1996 ed ha condannato la Fiat Auto a ripristinare il rapporto di lavoro con Giovanni C.

La Fiat ha proposto appello sostenendo l’inapplicabilità, nel caso in esame, dell’art. 2103 cod. civ. (secondo cui il trasferimento è legittimo solo se attuato per comprovate ragioni organizzative) in quanto il lavoratore era rimasto nella città di Torino; l’azienda ha inoltre affermato che comunque il provvedimento era stato disposto per effettive ragioni organizzative. Il Tribunale ha rigettato l’appello rilevando che l’art. 2103 cod. civ. si applica in caso di trasferimento da un’unità produttiva a un’altra, pur se collocata nella stessa città e che nel caso in esame era risultato che il Centro Assistenza Fiat di Via Tunisi costituiva una distinta unità produttiva perché operava in condizioni di indipendenza tecnica ed amministrativa, nonché di autonomia per quanto concerneva il risultato economico perseguito; inoltre il Tribunale ha affermato che il trasferimento doveva ritenersi ingiustificato, perché il posto lasciato da Giovanni C. presso il Centro di Via Tunisi era stato coperto spostandovi un altro lavoratore.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11660 del 29 luglio 2003, Pres. Mileo, Rel. D’Agostino), ha rigettato il ricorso dell’azienda in quanto ha ritenuto che l’art. 2103 cod. civ. fosse applicabile nel caso in esame e che il Tribunale abbia correttamente esercitato i suoi poteri accertando l’inesistenza di ragioni organizzative tali da giustificare il trasferimento. Il primo comma, ultimo periodo, dell’art. 2103 cod. civ. (come sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) – ha ricordato la Corte – dispone che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”; la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha sempre interpretato tale norma in senso strettamente letterale ed ha ritenuto che le garanzie ivi previste competessero al lavoratore spostato dall’una ad altra unità produttiva, senza riguardo alla zona nella quale fosse ubicata l’unità di destinazione, ove per “unità produttiva” si intende una “articolazione autonoma dell’azienda avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale”.

La Corte ha ritenuto di dover tener ferma tale interpretazione, osservando che la tutela predisposta dall’art. 2103 cod. civ. al lavoratore nei confronti dello ius variandi del datore di lavoro, ha una portata che va al di là della considerazione dei soli interessi familiari e sociali legati ad un determinato territorio; il divieto di trasferire il lavoratore da una unità produttiva all’altra, in mancanza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, rileva anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) e quindi in assenza di disagi personali o familiari, poiché lo scopo principale della norma è quello di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere il complesso di relazioni interpersonali e affettive che lo legano ad un determinato complesso produttivo. Ciò non significa – ha aggiunto la Corte – che le esigenze sociali e familiari legate ad un determinato territorio non vengano in rilievo quando il trasferimento comporti non solo uno spostamento ad altra unità produttiva, ma anche lo spostamento del luogo di lavoro in altro Comune; il trasferimento del lavoratore, oltre che nel passaggio da una ad altra unità produttiva (nel senso di cui all’art. 35 dello Statuto dei lavoratori), è configurabile altresì nello spostamento territoriale delle sue prestazioni lavorative da una ad altra zona, a prescindere all’unità produttiva dell’impresa alla quale dette prestazioni risultano imputate, quando comporti disagi personali e familiari dovuti al cambio del luogo di lavoro ed eventualmente di residenza.