Tratta dal sito internet: www.legge-e-giustizia.it
IL
LAVORATORE LICENZIATO PER INIDONEITA’ FISICA AL LAVORO HA DIRITTO
AL PREAVVISO – Non si verifica una
risoluzione immediata del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 10272 del 27
giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Giacalone).
Irene M., dipendente dell’azienda
farmaceutica comunale di Grosseto, si è assentata dal lavoro per malattia,
inviando all’azienda le relative certificazioni mediche. Dopo essere stata
sottoposta ad accertamento di idoneità fisica, ella è
stata licenziata con effetto immediato per sopravvenuta inidoneità fisica
all’impiego, essendo risultata affetta da patologia diabetica che la rendeva
inabile in via permanente allo svolgimento delle mansioni di farmacista
collaboratore addetto al banco di vendita. L’azienda le ha negato il diritto al
preavviso sostenendo che esso non è dovuto in caso di
cessazione dal rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica. Irene M. si è
rivolta al Pretore di Grosseto chiedendo il riconoscimento del suo diritto al
preavviso con ogni conseguenza di legge. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Grosseto, hanno ritenuto fondata
la domanda ed hanno stabilito che il rapporto doveva ritenersi cessato al
termine del periodo contrattuale di preavviso, prolungato per effetto dei
certificati di malattia inviati dalla lavoratrice.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10272 del 27 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Giacalone) ha rigettato il ricorso dell’azienda, escludendo che l’inabilità permanente, in quanto implica un’impossibilità sopravvenuta, comporti la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Non vi è alcuna incompatibilità logico-giuridica – ha affermato la Corte – tra il recesso del datore per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e il riconoscimento del periodo di preavviso, che inoltre deve ritenersi sospeso, nei limiti del comporto, in caso di insorgenza di malattia del lavoratore.