Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
Il diritto alla tutela della professionalità deve essere riconosciuto anche a chi svolge
mansioni semplici e ripetitive
In
base all’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18984 dell’11 dicembre 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Curcuruto).
Paolo S., dipendente della
società Safta con qualifica impiegatizia, ha svolto
per cinque anni, sino all’aprile 1995, mansioni di segreteria e archivio
consistenti nel fare fotocopie, riordinare documenti, battere a macchina le
lettere, raccogliere, protocollare e archiviare documenti provenenti da altre
ditte, registrare le ore di lavoro svolte da imprese esterne, effettuare
riepiloghi, usare il computer per inserire dati e compilare moduli. Con
l’entrata in vigore, nel marzo del 1994, del nuovo contratto collettivo del
settore industria chimica, egli è stato collocato nella categoria E, posizione organizzativa 2, profilo impiegati. Nell’aprile
del 1995 egli è stato privato delle mansioni in precedenza svolte e destinato
al “set up di stampa” con il compito di provvedere ad attività collaterali di
preparazione delle macchine che servono a tagliare le
bobine di cellophane già prodotte, secondo la misura richiesta dai clienti; le
nuove mansioni rientravano nella categoria E, posizione organizzativa 4,
profilo operaio, del nuovo contratto collettivo. Egli si è rivolto al Pretore
di Piacenza, sostenendo di avere subito un’illegittima dequalificazione
e chiedendo che l’azienda fosse condannata a restituirgli le mansioni
precedenti ovvero, in subordine, ad assegnargli mansioni equivalenti. Sia il
Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di
Piacenza hanno ritenuto legittimo il cambiamento delle mansioni, escludendo la dequalificazione. Il Tribunale ha affermato che le
precedenti mansioni, benché impiegatizie, avevano un carattere routinario, elementare e meramente esecutivo, in nulla
dissimile da quello delle nuove; differenziarle da queste ultime, sul piano
professionale, avrebbe comportato una considerazione privilegiata del lavoro
impiegatizio rispetto a quello operaio, del tutto
superata. Paolo ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del
Tribunale di Piacenza per violazione dell’art. 2103 cod. civ., che tutela la professionalità del lavoratore e per
difetto di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 18984 dell’11 dicembre 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso, ravvisando, nella
sentenza impugnata, carenza di esame del profilo
soggettivo dell’equivalenza delle mansioni ossia della loro affinità
professionale, intesa nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le
capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto
lavorativo consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi; questo criterio va
sempre affiancato al profilo oggettivo ossia alla inclusione nella stessa area
professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione.
In sostanza – ha osservato la Corte – il giudice d’appello ha ritenuto che due
mansioni del medesimo livello contrattuale si equivalgono
quando esse siano egualmente semplici; questo assunto confonde però – ed in ciò
sta la sua erroneità – la riconducibilità delle
diverse mansioni ad un nucleo di professionalità comune o a nuclei diversi ma
analoghi, nel che consiste l’essenza della loro equivalenza ai fini dell’art.
2103 c.c., con un predicato quale la semplicità o la
elementarità che può esser comune ad attività o compiti molto diversi e
professionalmente tutt’altro che affini; l’erroneo
presupposto del ragionamento svolto dal giudice di appello ha poi determinato
un’assoluta assenza di indagine sul modo in cui la professionalità, non importa
se modesta, espressa dallo S. nelle mansioni che si sono già ricordate potesse
venire conservata dalle nuove mansioni, all’apparenza assai lontane dalle
prime. Conseguentemente – ha affermato la Corte – risulta
anche del tutto pretermesso il profilo concernente le
eventuali differenze nella possibilità di crescita professionale collegata alle
une e alle altre; deve applicarsi, in materia, il principio per cui in materia
di equivalenza delle mansioni oltre alla loro inclusione nella stessa area
professionale e salariale occorre considerare la loro affinità professionale,
intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere
possibile l’armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali
acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne
ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i
comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove
mansioni.