Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
L’addebito disciplinare di avere inviato alla dirigenza aziendale messaggi denigratori deve
essere contestato con immediatezza
Dopo
la ricezione della prima lettera (Cassazione Sezione Lavoro n. 19350 del 17
dicembre 2003, Pres. Prestipino,
Rel. Balletti).
Giovanni P., dipendente della
s.p.a. Poste Italiane e dirigente del sindacato COBAS P.T. ha inviato al
direttore generale per la Lombardia, nel periodo ottobre 1997-gennaio 1998, una
serie di lettere, alcune delle quali indirizzate, in copia, alla Procura della
Repubblica di Milano, alla Questura e all’Associazione CODACONS (avente ad
oggetto la tutela dei consumatori) denunciando e biasimando disfunzioni
aziendali. La società Poste Italiane ha aperto nei
confronti del sindacalista un procedimento disciplinare, contestandogli, con
raccomandata del 15 giugno 1998, di avere con le sue lettere gravemente
denigrato la dirigenza aziendale. Dopo l’audizione dell’incolpato
la società gli ha applicato, con lettera del 29 luglio 1998, la sanzione
disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni
dieci. Sia il lavoratore che il COBAS si sono rivolti al Tribunale di Milano,
sostenendo, il primo, che la sanzione doveva ritenersi tardiva ed ingiusta in quanto diretta a reprimere l’esercizio del diritto di
critica e il secondo che il provvedimento aveva natura antisindacale. Il
Tribunale di Milano con sentenza del 25 ottobre 1999 ha dichiarato illegittima,
anche per antisindacalità, la sanzione applicata a
Giovanni P. Questa decisione è stata però integralmente riformata in grado di appello. La Corte ha escluso la tardività
del provvedimento disciplinare ed ha ritenuto che Giovanni P. abbia varcato il limite posto dall’ordinamento all’esercizio
del diritto di critica, usando un linguaggio offensivo in particolare nella
lettera dell’ottobre 1997 e che l’azienda abbia correttamente tutelato la
personalità morale del dirigente denigrato. Sia Giovanni P. che il COBAS hanno proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 19350 del 17 dicembre 2003, Pres. Prestipino, Rel. Balletti) ha
accolto il ricorso del lavoratore, in quanto ha
ritenuto che la Corte d’Appello di Milano abbia erroneamente escluso la
violazione dell’art. 7 St. Lav.
per tardività della sanzione.
Nel caso in esame – ha osservato la Corte – la contestazione disciplinare è
avvenuta non immediatamente a ridosso degli accertamenti delle infrazioni
addebitate al lavoratore; in particolare l’illecito disciplinare riscontrato
nella missiva del 9 ottobre 1997, che secondo i giudici di merito costituisce
l’atto più rilevante sotto il profilo della sua portata gravemente
denigratoria, risulta essere stata contestata solo a distanza di oltre sette
mesi: ritardo sicuramente eccessivo che fa obiettivamente ritenere che la
società datrice di lavoro non abbia rispettato il principio dell’immediatezza
della contestazione nell’instaurare il procedimento disciplinare; essendo
immediatamente percepibile il carattere denigratorio della prima lettera, esso
andava immediatamente contestato al lavoratore, senza attendere che egli
potesse commettere altre infrazioni del genere; una volta acquisita la certezza
dell’esistenza e la gravità dell’infrazione non è
consentito rinviarne la contestazione al fine di utilizzare l’eventuale
reiterazione dell’illecito come elemento di maggiore gravità da porre a base di
una più grave sanzione disciplinare, in quanto ciò comporta anche violazione
degli obblighi di correttezza e buona fede previsti dagli artt.
1175 e 1375 cod. civ.
La Cassazione ha quindi cassato,
sul punto, la sentenza della Corte d’Appello di Milano e, decidendo nel merito,
ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento disciplinare. La Corte ha
invece rigettato il ricorso del COBAS tendente a sostenere l’antisindacalità del provvedimento disciplinare in quanto diretto a reprimere l’esercizio del diritto di
critica. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello
di Milano abbia correttamente accertato la portata illecitamente denigratoria
delle lettere inviate dal sindacalista. In linea generale – ha affermato la
Corte – al lavoratore subordinato è garantito il diritto di critica, anche
aspra, nei confronti del datore di lavoro (come deve particolarmente
riconoscersi nel caso in cui un sindacalista si esprima sulla funzionalità del
servizio espletato dall’impresa), ma ciò non consente di ledere sul piano
morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non
oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio delle libertà di manifestazione
del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i
limiti posti dall’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e
deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale
(cfr. Cass. 7884/1997, Cass. 4952/1998, Cass.
10511/1998, Cass. 7091/2001: decisioni queste riferite alla più grave sanzione
del licenziamento per giusta causa rispetto a quella “conservativa” irrogata nella specie).
Proprio in
relazione ai limiti insiti al diritto di critica riconosciuto al
lavoratore-sindacalista – che, sebbene sia garantita dagli artt.
21 e 39 della Costituzione, incontra, appunto, limiti della correttezza formale
che sono imposti dall’esigenza anch’essa
costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona umana – ne
consegue che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente
disonorevoli o di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del
lavoratore possa essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.