Fonte: http://legge-e-giustizia.it
La costituzione non consente che le misure per contrastare il “mobbing” nel rapporto di lavoro formino oggetto di una
legge regionale
La materia è riservata allo Stato (Corte
Costituzionale n. 358 del 19 dicembre 2003, Pres.
Chieppa, Red. Amirante).
La
Corte Costituzionale, con sentenza
n. 358 del 19 dicembre 2003 (Pres. Chieppa, Red. Amirante)
ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso nel settembre 2002, della
legge della Regione Lazio n. 16 dell’11 luglio 2002
intitolata “Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing
nei luoghi di lavoro”. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della legge regionale per violazione dell’art. 117 Cost. in
quanto recante disposizioni in materia di ordinamento civile, incidenti
sui rapporti dei rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto privato
(sia il datore di lavoro un privato od un’amministrazione pubblica) nonché
sulla disciplina pubblicistica dei residui rapporti di pubblico impiego
statale. In questa materia lo Stato la legislazione
esclusiva.
Nella
motivazione della decisione (di cui pubblichiamo il testo integrale nella Sezione
Documenti) la Corte ha rilevato che la sociologia ha mutuato il
termine mobbing da una branca
dell’etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo,
posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del
gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento
di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di
escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l’esistenza di uno o più soggetti
attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali
comportamenti sia destinatario e vittima.
Per
quanto concerne i soggetti attivi – ha osservato la Corte – vengono in evidenza
le condotte – commissive o, in ipotesi, omissive –
che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e
propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e
gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente,
anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia
di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta
caratterizzata nel suo insieme dall’effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo
scopo di persecuzione e di emarginazione.
Per
quanto riguarda il soggetto passivo si pongono
principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei
comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni,
possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di
condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing può determinare: l’insorgenza nel
destinatario di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche,
complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico; il compimento,
da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che
portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o
licenziamento), anche indipendentemente dall’esistenza dei disturbi di tipo
psicologico o medico di cui si è detto sopra; l’adozione, da parte della
vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite,
come reazione alla persecuzione ed emarginazione.
La
normativa in materia di mobbing – ha
rilevato la Corte – può avere un triplice oggetto, in quanto
può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti
attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso,
l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di
cui la vittima può avere bisogno ed il regime degli
atti o comportamenti posti in essere da quest'ultima
come reazione a quanto patito.
Pur nell’attuale assenza nel nostro ordinamento
giuridico di una disciplina a livello di normazione primaria avente ad oggetto
specifico il mobbing – ha affermato la Corte –
i giudici sono stati chiamati più volte a pronunciarsi in controversie in
cui tale fenomeno entrava a volte come fonte della pretesa al risarcimento del
danno biologico – per patologie, soprattutto psichiche, che si affermavano
causate da comportamenti vessatori e persecutori subiti nell’ambiente di lavoro
da parte del datore di lavoro o di uno o più colleghi – a volte come elemento
di valutazione di atti risolutivi del rapporto di
lavoro, la cui qualificazione si faceva dipendere dall’accertamento di
determinate condotte integranti il fenomeno in questione; la giurisprudenza ha,
prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di mobbing
nella previsione dell’articolo 2087 cod. civ. che,
sotto la rubrica "tutela delle condizioni di lavoro", contiene il
precetto secondo cui "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure ... necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro", e che è stato inteso come
fonte di responsabilità anche contrattuale del datore di lavoro. Pertanto – ha concluso la Corte – la disciplina del mobbing,
valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli
effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell’ordinamento civile [art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione] e, comunque,
non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti
fondamentali del lavoratore (artt. 2
e 3, primo comma, della Costituzione).