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LE NUOVE LEGGI IN MATERIA PREVIDENZIALE
SI APPLICANO ANCHE AI LAVORATORI CHE, AL MOMENTO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE,
STIANO PER MATURARE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PRECEDENTE PER IL
PENSIONAMENTO – Non si configura un contrasto con la Costituzione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 18338 del 1 dicembre 2003, Pres.
Mercurio, Rel. Celentano).
Maria P. ha compiuto il cinquantacinquesimo anno di età il 24 febbraio 1995. Avendo quindici anni di
contributi previdenziali versati ella ha chiesto all’INPS
la pensione di vecchiaia in base all’art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636.
Questa norma, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218
consentiva alle donne di fruire della pensione di vecchiaia al compimento di 55
anni di età, purché fossero trascorsi almeno 15 anni
dalla data iniziale di assicurazione. L’INPS ha respinto la domanda, applicando
la legge 23 dicembre 1994 n. 724 secondo cui per poter fruire della pensione di
vecchiaia occorrevano, quali requisiti minimi, il compimento di 56 anni di età e almeno 17 anni di anzianità contributiva. Maria P. ha promosso un giudizio davanti al Pretore di Udine facendo presente che la legge n. 724 del 1994 era
entrata in vigore pochi mesi prima che ella compisse i 55 anni e che la sua
vita lavorativa si era svolta pressoché interamente nella vigenza della
precedente disciplina legislativa, onde doveva ritenersi che ella avesse ormai
acquisito il diritto di ottenere la pensione al cinquantacinquesimo anno di
età. Sia il Pretore che, in grado di appello, il
Tribunale di Udienza hanno dato ragione all’INPS, in quanto hanno ritenuto che
la lavoratrice non avesse maturato il diritto al pensionamento in base alla
precedente disciplina lavorativa. Maria P. ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Udine per violazione di legge. Ella
inoltre ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1
della legge n. 724 del 1994, per contrasto con l’art. 38 Cost. che tutela il
diritto del lavoratore alla pensione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18338
del 1 dicembre 2003, Pres. Mercurio, Rel. Celentano) ha rigettato il
ricorso.
Il
rispetto dei diritti quesiti – ha affermato la Corte – comporta solo che
i lavoratori che, al momento di entrata in vigore
delle leggi di riforma, avevano già maturato i requisiti per la pensione
secondo la precedente normativa, pur senza avere ancora presentato domanda di
pensionamento, conservano il diritto ad avvalersi dei precedenti più favorevoli
requisiti.