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NON
RIENTRA NELLE FACOLTA’ DELL’IMPRENDITORE DESTINARE IL LAVORATORE AD ALTRA AZIENDA DA
LUI CONTROLLATA – Il rifiuto della proposta non giustifica il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 12645
del 28 agosto 2003, Pres. D’Angelo, Rel. Celentano).
La Rosati Auto s.r.l. ha offerto al dipendente Enrico J. la
possibilità di risolvere il rapporto di lavoro in corso e di essere assunto da
un’altra società, la Autoleader Roma, da essa
controllata al 100%. Il lavoratore non ha accettato la proposta ed è stato
licenziato con motivazione riferita a ragioni organizzative. Egli ha impugnato
il licenziamento davanti al Pretore di Roma. L’azienda si è difesa sostenendo
che il recesso era giustificato dalla soppressione del posto del lavoratore e
dal suo rifiuto di passare alle dipendenze della Autoleader. Il Pretore ha annullato il licenziamento in quanto ha ritenuto che la Rosati Auto non abbia provato
di non avere la possibilità di impiegare il lavoratore in altro posto
all’interno della sua azienda. In grado di appello il
Tribunale di Roma ha confermato questa decisione, rilevando, tra l’altro,
l’infondatezza della tesi della società appellante secondo cui l’art. 41 della
Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica, le consentiva di destinare
il lavoratore presso la società controllata Autoleader.
La Rosati Auto ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte
(Cassazione Sezione Lavoro n. 12645 del 28 agosto 2003, Pres.
D’Angelo, Rel. Celentano)
ha rigettato il ricorso. Il rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze
di una diversa società – ha affermato la Corte – non poteva giustificare il
licenziamento, atteso che l’offerta del datore di lavoro costitutiva
una proposta transattiva, consistente nella
risoluzione del rapporto in corso e nella costituzione, con il consenso di un
terzo, di un altro rapporto. Il fatto che la società Autoleader
Roma fosse controllata al 100% dalla Rosati Auto non
sposta i termini della questione. Non vi è stata alcuna violazione dell’art. 41
della Costituzione – ha osservato la Corte – atteso che altro è la libertà di iniziativa economica ed altro è l’onere di provare
l’impossibilità di una diversa collocazione, all’interno dell’azienda, di un
lavoratore la cui sede di lavoro sia stata chiusa. La impossibilità
di un repêchage deve essere dimostrata, dal
datore di lavoro, con riferimento alla propria impresa. Così come non può
pretendersi dal datore di lavoro di dimostrare anche la impossibilità
di occupare il lavoratore presso altre società in qualche modo da lui
controllate (ma costituenti soggetti diversi), così il mero rifiuto del
lavoratore di passare alle dipendenze di un terzo non può, di per sé solo, in
assenza della prova della impossibilità di occupazione all’interno della
impresa datrice di lavoro, giustificare il licenziamento.