Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
DEVE ESSERE GIUSTIFICATO DA UNA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ O DI
LAVORO – L’accordo sindacale raggiunto al termine della procedura
non preclude al giudice l’accertamento della effettiva
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 223 del 1991 (Cassazione
Sezione Lavoro n. 6385 del 19 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. De Matteis).
Crescenzo D., dipendente
dell’Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l., è stato licenziato,
nel settembre del 1998, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale
promossa dall’azienda con riferimento alla legge n. 223 del 1991. Egli ha
impugnato il licenziamento davanti al Giudice del lavoro di Nocera
Inferiore per mancanza dei presupposti di legge e per
omessa indicazione dei criteri di legge. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Salerno, hanno ritenuto illegittimo
il licenziamento, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione
nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav.
La Corte ha rilevato che
l’art. 24 della legge n. 223/91 prevede il licenziamento collettivo in caso di
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ed
ha escluso che nel caso in esame si siano verificate tali fattispecie. In
particolare la Corte ha accertato che non vi era stata, prima dell’avvio della
procedura, un’apprezzabile riduzione dell’attività, perché in un breve lasso di tempo l’azienda aveva perso alcuni appalti, ma ne
aveva acquisiti altri; ha inoltre rilevato che, poco dopo la conclusione della
procedura di riduzione del personale, l’azienda aveva riassunto tutti i
licenziati, eccetto Crescenzo D. In questi comportamenti la Corte di Salerno ha
ravvisato un intento elusivo della normativa di legge. L’azienda ha proposto
ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di legge
e sostenendo che l’accordo sindacale intervenuto al termine della procedura
precludeva al giudice la possibilità di valutare se la motivazione del
licenziamento fosse fondata.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 6385 del 19 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. De Matteis) ha
rigettato il ricorso. Il licenziamento collettivo – ha affermato la Cassazione
– presuppone quale requisito fattuale di legittimità,
la riduzione o trasformazione di attività di lavoro,
la cui oggettiva ricorrenza può essere verificata dal giudice; la direttiva CEE
17 febbraio 1975 n. 129, di cui la legge n. 223 del 1991 costituisce
attuazione, richiede che il licenziamento collettivo, per essere qualificato
tale, sia motivato da una o più ragioni non attinenti alla persona del
lavoratore. L’accordo sindacale raggiunto al termine della procedura di
riduzione del personale – ha concluso la Corte – non
preclude al Giudice l’accertamento di un eventuale intento elusivo.