Fonte: www.legge-e-giustizia.it
NELLA
COMUNICAZIONE DI APERTURA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
DEVONO ESSERE PRECISATI I MOTIVI PER I QUALI LA RIDUZIONE DI PERSONALE NON PUO’ ESSERE EVITATA – La mancata precisazione
comporta l’inefficacia dei licenziamenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 5770 dell’11 aprile 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi).
La Fondazione Istituto Papa Giovanni
XXIII, esercente attività di ricovero di malati con necessità di lunga degenza,
ha aperto una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge n. 223
del 1991, comunicando alle organizzazioni sindacali che la riduzione di
personale si era resa necessaria a causa di una limitazione del numero dei
pazienti assistiti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale
ed aggiungendo: “peraltro non è possibile alcuna
riconversione per ovvi motivi”.
La procedura si è concluso
con un accordo sindacale, cui hanno fatto seguito i licenziamenti. Uno dei
licenziati, Danilo R. si è rivolto al Tribunale di Catanzaro sostenendo che la
datrice di lavoro non aveva rispettato gli obblighi di informazione
previsti dalla legge n. 223 del 1991 e chiedendo l’annullamento del
licenziamento, con la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della
Fondazione al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto, in particolare, che la Fondazione
abbia omesso di indicare i motivi per i quali non era possibile evitare il
licenziamento. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di
Catanzaro. La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
5770 dell’11 aprile 2003, Pres.
Ciciretti, Rel. Lupi) ha
rigettato il ricorso. Il comma terzo dell’art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223,
che è norma di stretta interpretazione – ha affermato la Corte – prevede che la
comunicazione di apertura della procedura per la
dichiarazione di mobilità “deve” contenere cinque indicazioni: a) i motivi che
determinano l’eccedenza, b) i motivi che impediscono l’attuazione di misure
idonee a porvi rimedio, c) il numero e la qualifica dei lavoratori eccedenti,
d) i tempi di attuazione del programma, e) le eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sociali. “L’indicazione dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in
parte, la dichiarazione di mobilità” è prevista come obbligatoria, mentre è
solo eventuale l’indicazione delle misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle procedure di mobilità.
L’obbligatorietà della
indicazione dei motivi tecnici – ha osservato la Corte – è in perfetta
aderenza col disposto del primo comma del medesimo art. 4, che prevede la
facoltà per l’impresa “di avviare le procedure di mobilità ai sensi del
presente articolo” ove sussistano i due presupposti “di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e
di non poter ricorrere a misure alternative”, in mancanza di tali presupposti
la legge n. 223/1991 non riconosce all’imprenditore la libertà di licenziamento
e quindi la seconda indicazione è essenziale al pari della prima e non può
essere certo sostituita dalla semplice ripetizione dei “motivi che determinano
la situazione di eccedenza”, come ha fatto nel caso di specie l’Istituto.La comunicazione relativa ai
motivi tecnici che impediscono l’adozione di misure idonee ad evitare, in tutto
o in parte, la dichiarazione di mobilità – ha aggiunto la Corte – è essenziale
proprio perché attinente ad uno dei presupposti per l’esercizio della facoltà
di avviare la relativa procedura, e quindi la mancanza della stessa determina
l’inefficacia del licenziamento.