Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL DIPENDENTE COLPITO DA
SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA PER EFFETTO DI UN ILLEGITTIMO
LICENZIAMENTO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DELL’INTERO DANNO SUBITO, ANCHE SE
FISICAMENTE PREDISPOSTO ALLA MALATTIA – La concausa naturale non riduce
la responsabilità del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9
aprile 2003, Pres. Sciarelli,
Rel. Vidiri).
Rosario M., dipendente della
s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore
delle spedizioni, si è rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995,
sostenendo di avere subito una dequalificazione, con
l’assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla lettera di
assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni spettantigli e l’inquadramento in un livello superiore a
quello riconosciutogli. Con un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato
nel novembre 1995 egli ha fatto presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi depressiva che aveva
reso necessaria una pesantissima terapia farmacologia e di essere stato
licenziato, durante la malattia. Pertanto egli ha chiesto l’annullamento del
licenziamento e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico
causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in appello, il licenziamento è stato
ritenuto illegittimo, con conseguente condanna dell’azienda alla reintegrazione
nel posto di lavoro e al pagamento di un importo pari alla retribuzione
maturata; è stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al risarcimento
del danno biologico. In base ai risultati di una consulenza tecnica, il
Tribunale di Genova, in grado di appello, ha
determinato il danno alla salute subito dal lavoratore (per sindrome ansiosa
depressiva e per obesità) in misura del 50% di invalidità. Il Tribunale ha però
ritenuto che l’invalidità fosse riconducibile in parte alla predisposizione
fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno complessivo da invalidità
in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun punto di invalidità, con applicazione del coefficiente 0,820 per
l’età del lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dell’azienda solo il
50% di tale importo, in considerazione dell’accertata predisposizione fisica
del dipendente alla malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza del Tribunale di Genova per non avere posto a carico
dell’azienda l’intero importo del risarcimento del danno biologico da lui
subito.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua
giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale fra una causa umana
imputabile e l’evento dannoso, l’esistenza di una concausa naturale non
imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per l’autore del
fatto illecito; quest’ultimo deve essere pertanto
ritenuto responsabile per l’intero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi
soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una
causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. In base a questi principi, ha affermato la Corte, il
Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la
totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell’accertato concorso
nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, all’azienda, (provvedimenti
di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di
illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità
pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a
non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità
all’autore della condotta imputabile.