Fonte: www.legge-e-giustizia.it
E’ LEGITTIMA
LA CESSIONE DELLE SPETTANZE DEL LAVORATORE PER TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO – Non si tratta di un credito di
natura strettamente personale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4930 del 1 aprile
2003, Pres. Ciciretti, Rel. Lamorgese).
Luigino B., dipendente
dell’ENEL ha ottenuto dalla società finanziaria Unifin un prestito
dietro cessione del quinto dello stipendio. Il contratto prevedeva che in caso
di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del debito, la
cessione si estendeva al credito del lavoratore per
trattamento di fine rapporto. In base a questa
clausola l’Enel, quando il rapporto di lavoro con
Luigino B. è venuto a cessare, ha versato alla Unifin,
a valere sul t.f.r., la somma di lire 25 milioni,
corrispondente al residuo credito della finanziaria. Il lavoratore ha agito nei
confronti dell’Enel, davanti al Pretore di Padova,
per ottenere il pagamento di tale somma, sostenendo che la clausola di cessione
del t.f.r. doveva ritenersi nulla, sia perché non limitata a
un quinto del credito, sia per la mancata specifica approvazione per iscritto
della pattuizione, da ritenersi vessatoria. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Padova hanno ritenuto infondata
la domanda.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4930 del 1 aprile 2003, Pres.
Ciciretti, Rel. Lamorgese) ha rigettato il ricorso del lavoratore, in quanto ha escluso l’esistenza, nel nostro ordinamento, di
un divieto legale di cessione del credito per trattamento di fine rapporto ed
ha ritenuto applicabile la disciplina generale, prevista dall’art. 1260 cod.
civ. Questa norma - ha osservato la Corte - consente la cessione, tranne
che si tratti di crediti di carattere strettamente
personale ovvero che il trasferimento sia escluso da una specifica norma di
legge (come l’art. 1261 cod. civ. che vieta a
magistrati ed avvocati di rendersi cessionari di crediti litigiosi).
Né può ritenersi – ha osservato la Corte – che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto rientri fra quelli di natura strettamente personale, dovendo intendersi per tali, secondo la definizione datane da autorevole dottrina, “quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona”, per i quali l’incedibilità “è sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione”; tanto non può di certo affermarsi per il trattamento di fine rapporto, prestazione il cui contenuto, determinato in base alla disciplina dettata dall’art. 2120 cod. civ., è collegato, sotto il profilo causale, al rapporto di lavoro e senza che, ai fini della determinazione della prestazione, abbia alcuna incidenza la persona del creditore. Né la qualificazione di credito strettamente personale – ha aggiunto la Corte – può derivare dal fatto che avendo il trattamento di fine rapporto natura di retribuzione differita, a cui deve aggiungersi, secondo costante giurisprudenza, una funzione previdenziale, esso assolva anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia, poiché soltanto il credito alimentare che trova la sua fonte nella legge (art. 433 cod. civ.) non è cedibile, e poiché la funzione alimentare che al trattamento di fine rapporto deriva dalla sua natura retributiva va riferita soltanto a parte del trattamento di fine rapporto, ed è anche eventuale.