Fonte: www.legge-e-giustizia.it
LA
SUBORDINAZIONE DEVE ESSERE ACCERTATA IN BASE ALLE CONCRETE
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – Una nuova
definizione formale del rapporto non è sufficiente ad
escluderla (Cassazione Sezione Lavoro n. 16805 del 27 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo).
La
società Lavorazione Porfido ha concluso con alcuni suoi
dipendenti un accordo in base al quale essi hanno continuato a svolgere
la precedente attività di produzione di cubetti di porfido, ma con contratto di
lavoro autonomo, come artigiani, nel contempo l’azienda ha loro ceduto la
macchina utilizzata per il taglio del porfido. La Provincia Autonoma di Tento ha ritenuto che nonostante la nuova definizione
formale del rapporto, i lavoratori abbiano continuato a prestare la loro opera
in condizioni di subordinazione; pertanto ha emesso nei confronti della società
alcune ordinanze ingiunzioni per il pagamento della somma complessiva di
lire 21 milioni a titolo di sanzioni per infrazioni alla normativa sul lavoro
dei dipendenti. La società ha proposto opposizione davanti al
Pretore di Trento, che ha annullato le ingiunzioni, in quanto ha escluso
l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato, attribuendo rilevanza decisiva
al contenuto degli accordi con i quali i dipendenti avevano assunto la
posizione di lavoratori autonomi. La Provincia ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza del Pretore di Trento
per non avere adeguatamente considerato vari elementi tali da dimostrare che i
lavoratori, anche dopo la firma dei contratti di lavoro autonomo, avevano
continuato a lavorare in condizioni di subordinazione: in particolare che essi
avevano continuato a prestare la medesima attività “gomito a gomito” con i
dipendenti della società e nello stesso capannone, con vincolo di esclusiva e
pagamento a cottimo, nonché senza rischio di impresa, in quanto erano
predeterminati sia il prezzo di acquisto del materiale grezzo sia quello di
vendita del prodotto; inoltre gli “artigiani” non avevano spese per il canone
di affitto, né per la fornitura di energia elettrica, né per il trasporto del
materiale, né per lo smaltimento degli scarti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16805 del 27
novembre 2002, Pres. Sciarelli,
Rel. Vigolo) ha accolto il ricorso, richiamando la sua costante
giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accertamento della subordinazione,
deve attribuirsi rilevanza più che al formale contenuto del contratto (“nomen juris”) alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa,
tenendo conto altresì dell’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro,
che spesso comportano un’attenuazione della soggezione del lavoratore al datore
di lavoro. Essa ha pertanto cassato la sentenza del Pretore
di Trento, rinviando la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Trento e
fissando per il giudice di rinvio i seguenti principi di diritto: “1) anche
in presenza del “nomen juris”
adottato dalle parti per la qualificazione del rapporto tra le stesse
instaurato come rapporto di lavoro subordinato, occorre avere riguardo alla
volontà effettiva delle parti medesime, di talché la qualificazione propria del
rapporto deve desumersi, oltre che da tale dato formale, anche, e in misura
prevalente, dalle concrete modalità della prestazione e, in generale, di
attuazione del rapporto; 2) la subordinazione è elemento essenziale del
rapporto di lavoro dipendente; essa, tuttavia, può essere presente anche in forme
attenuate in ragione della particolare organizzazione del lavoro e del tipo di
prestazione (specie ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere
o ripetitive) e può essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi concrete,
nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del
lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive impartite
dalla controparte; 3) anche la sussistenza e la consistenza di tali direttive
deve essere valutata in relazione alla specificità delle prestazioni e può
essere ravvisata, in presenza di lavorazioni di particolare semplicità e
retribuite in base al prodotto realizzato, in indicazioni date all’inizio del
rapporto o nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro subordinato poi solo
apparentemente oggetto di successiva novazione in rapporto di lavoro autonomo;
4) l’effettività di siffatta novazione presuppone oltre alla enunciazione ad
opera delle parti dell’accordo novativo di un diverso
“nomen juris”, quale indice
della concorde volontà di mutare il regime giuridico derivante dall’accordo
precedente, anche un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni
lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del
lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il
contenuto della prestazione”.