Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Possibile
il riscatto, da parte del lavoratore, dei contributi versati a un fondo complementare di previdenza, sia da lui che
dall’azienda, in caso di mancata maturazione del diritto a pensione – In base
al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124
In
materia di previdenza complementare, deve rilevarsi che la legge delega 23
ottobre 1992 n. 421 e la sua successiva attuazione ad opera
del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 hanno portato un
profondo mutamento nel sistema della tutela pensionistica
complessiva presidiata dall’art. 38 Cost., di cui la
previdenza complementare viene a fare parte integrante. L’art. 10 del decreto
legislativo 21 aprile 1993 n. 124, nel suo testo originario, così disponeva:
“Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti
opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il
trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore
acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi
di cui all’art. 9; c) il riscatto della posizione individuale”.
Questa
norma deve essere interpretata in base al seguente principio di diritto: “In
tema di previdenza complementare, le tre opzioni
previste dall’art. 10 D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto, senza maturazione del
diritto a pensione (trasferimento del capitale accumulato
ad altro fondo chiuso, trasferimento a fondo aperto e riscatto), in epoca
successiva all’entrata in vigore della legge stessa, si applicano all’intera
posizione individuale, comprensiva di tutti gli accantonamenti previsti
dall’art. 8 stesso decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro,
effettuati anche nel periodo antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993, per i fondi a
capitalizzazione preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti
prevedano modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma
legale” (Cassazione Sezione Lavoro n. 17657 dell’11 dicembre 2002, Pres. Trezza, Rel.
De Matteis).