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PRENDERE IL POSTO IN PRECEDENZA OCCUPATO DA UN DIRIGENTE NON E’ SUFFICIENTE PER ACQUISIRE IL DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA – Occorre che le mansioni svolte abbiano effettivamente natura dirigenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 1985 del 12 febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Roselli).

 

Angelo P., dipendente della S.p.A. Tubettificio Europeo, assunto con la qualifica di quadro A e con mansioni di responsabile di fabbricazione, ha successivamente preso il posto lasciato da un dirigente di stabilimento. Dopo cinque anni egli ha promosso davanti al Pretore di Velletri un giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente e il pagamento delle relative differenze di retribuzione. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Velletri, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha rilevato che le funzioni di dirigente devono essere caratterizzate dalla autonomia e dalla discrezionalità delle decisioni, con mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza della funzione, tale da influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un ramo autonomo. Tali caratteristiche non erano rilevabili nel caso concreto, in quanto la procura conferita al dipendente dalla datrice di lavoro prevedeva un limitato potere di rappresentanza nei rapporti con uffici privati e pubblici e la facoltà di firmare ordini per acquisto materiali di importo non superiore ad un milione di lire nonché di adottare misure per la sicurezza dei dipendenti e contro l’inquinamento; il tutto era circoscritto al settore cui Angelo P. era preposto, senza attribuzione di alcun potere di decisione in ordine all’indirizzo economico dell’impresa: al contrario, egli era solito consultare la direzione prima di infliggere sanzione disciplinari, e doveva farlo prima di stipulare transazioni ed accordi.

Angelo P. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale di Velletri avrebbe dovuto attribuire rilevanza decisiva al fatto che egli aveva svolto le stesse mansioni in precedenza assegnate ad un dipendente con qualifica di dirigente. Egli ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità di diversi livelli di dirigenza.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1985 del 12 febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Roselli), ha rigettato il ricorso, richiamando il suo orientamento secondo cui la circostanza che compiti identici e quelli svolti dal lavoratore aspirante alla qualifica di dirigente, siano stati in precedenza assegnati a dipendenti con tale qualifica non è decisiva ai fini del riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore: ciò perché nell’ambito delle imprese private non vige il principio di parità di trattamento e perché la qualifica del predecessore può essere stata impropriamente attribuita dal datore di lavoro. La Corte ha poi rilevato che il Tribunale non ha escluso la possibilità di diversi livelli di dirigenza, ma ha soltanto affermato che tale struttura organizzativa non deve comportare una vera e propria dipendenza gerarchica: il potere del dirigente, pur limitato eventualmente da poteri superiori, deve lasciargli un’autonomia di decisione con connessa iniziativa e indirizzo economico in almeno un ramo dell’impresa. Questa autonomia – ha osservato la Corte – non è stata riscontrata in concreto dal Tribunale.