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PRENDERE IL POSTO IN PRECEDENZA OCCUPATO DA UN
DIRIGENTE NON E’ SUFFICIENTE PER ACQUISIRE IL DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA – Occorre che le mansioni
svolte abbiano effettivamente natura dirigenziale (Cassazione Sezione Lavoro n.
1985 del 12 febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Roselli).
Angelo P., dipendente della S.p.A. Tubettificio
Europeo, assunto con la qualifica di quadro A e con mansioni di responsabile di
fabbricazione, ha successivamente preso il posto lasciato da un dirigente di
stabilimento. Dopo cinque anni egli ha promosso davanti al Pretore di Velletri
un giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente
e il pagamento delle relative differenze di retribuzione. Sia il Pretore che,
in grado di appello, il Tribunale di Velletri, hanno ritenuto la domanda priva
di fondamento. Il Tribunale ha rilevato che le funzioni di dirigente devono
essere caratterizzate dalla autonomia e dalla discrezionalità delle decisioni,
con mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza
della funzione, tale da influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un
ramo autonomo. Tali caratteristiche non erano rilevabili nel caso concreto, in
quanto la procura conferita al dipendente dalla datrice di lavoro prevedeva un
limitato potere di rappresentanza nei rapporti con uffici privati e pubblici e
la facoltà di firmare ordini per acquisto materiali di importo non superiore ad
un milione di lire nonché di adottare misure per la sicurezza dei dipendenti e
contro l’inquinamento; il tutto era circoscritto al settore cui Angelo P. era
preposto, senza attribuzione di alcun potere di decisione in ordine
all’indirizzo economico dell’impresa: al contrario, egli era solito consultare
la direzione prima di infliggere sanzione disciplinari, e doveva farlo prima di
stipulare transazioni ed accordi.
Angelo P. ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale di Velletri avrebbe dovuto attribuire
rilevanza decisiva al fatto che egli aveva svolto le stesse mansioni in
precedenza assegnate ad un dipendente con qualifica di dirigente. Egli ha
inoltre rilevato che il Tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità di
diversi livelli di dirigenza.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1985 del 12
febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Roselli), ha rigettato il ricorso,
richiamando il suo orientamento secondo cui la circostanza che compiti identici
e quelli svolti dal lavoratore aspirante alla qualifica di dirigente, siano
stati in precedenza assegnati a dipendenti con tale qualifica non è decisiva ai
fini del riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore: ciò perché
nell’ambito delle imprese private non vige il principio di parità di
trattamento e perché la qualifica del predecessore può essere stata
impropriamente attribuita dal datore di lavoro. La Corte ha poi rilevato che il
Tribunale non ha escluso la possibilità di diversi livelli di dirigenza, ma ha
soltanto affermato che tale struttura organizzativa non deve comportare una
vera e propria dipendenza gerarchica: il potere del dirigente, pur limitato
eventualmente da poteri superiori, deve lasciargli un’autonomia di decisione
con connessa iniziativa e indirizzo economico in almeno un ramo dell’impresa.
Questa autonomia – ha osservato la Corte – non è stata riscontrata in concreto
dal Tribunale.