Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

 

IL PREMIO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLA FUSIONE DI DUE BANCHE HA NATURA DI LIBERALITA’ Pertanto non deve essere assoggettato ai contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 16305 del 19 novembre 2002, Pres. Senese, Rel. Putaturo Donati Viscido).

        

 

In occasione della fusione delle s.p.a. Banca Agraria e Banca Agricola di Credito di Risparmio con sedi in Marsala, da cui è sorto l’Istituto Bancario Siciliano, successivamente incorporato dal Credito Emiliano, è stata elargita ai dipendenti una somma a titolo di “premio fusione”, su cui non sono stati versati i contributi previdenziali. L’Inps ha emesso a carico del Credito Emiliano un’ordinanza ingiunzione per il pagamento dei contributi. La Banca ha proposto opposizione davanti al Pretore di Trapani sostenendo che il “premio fusione” era una mera liberalità e non aveva carattere retributivo. Il Pretore ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza ingiunzione e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello dal Tribunale di Trapani.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16305 del 19 novembre 2002, Pres. Senese, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso.

In  base all’art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti – ha ricordato la Corte – sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei lavoratori e l’andamento aziendale; l’accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.

Questi principi – ha affermato la Corte – sono stati applicati dall’impugnata sentenza che ha accertato che nella specie non poteva non ritenersi evento eccezionale e non ricorrente, ai sensi dell’art. 12, comma II n. 6 della legge n. 153 del 1969, la fusione che aveva dato vita nel 1987 all’Istituto Bancario Italiano, tenuto conto che con essa era venuta a determinarsi una ipotesi di successione a titolo universale nei rapporti delle società assorbite le quali avevano cessato di esistere quali soggetti di diritto; il premio elargito – di cui era fuori discussione il carattere di liberalità – non era perciò collegabile, sia pure indirettamente, al rendimento dei lavoratori o all’andamento aziendale, per la mancanza di una funzione di incentivo e di sprone per una maggiore o minore resa produttiva dei dipendenti e per un conseguente miglioramento dei risultati aziendali; la somma assegnata a tutto il personale, ancorché commisurata alla qualifica ricoperta, era indipendente dal rendimento di ciascuno; né vi era collegamento della stessa con l’andamento aziendale, espressione che non poteva essere intesa quale mera aspettativa bensì in rapporto ad una maggiore competitività e redditività in dipendenza delle c.d. concentrazioni bancarie.