Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL
PREMIO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLA
FUSIONE DI DUE BANCHE HA NATURA DI LIBERALITA’ – Pertanto non
deve essere assoggettato ai contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro
n. 16305 del 19 novembre 2002, Pres. Senese, Rel. Putaturo Donati Viscido).
In
occasione della fusione delle s.p.a. Banca Agraria e Banca Agricola di Credito
di Risparmio con sedi in Marsala, da cui è sorto l’Istituto Bancario Siciliano,
successivamente incorporato dal Credito Emiliano, è
stata elargita ai dipendenti una somma a titolo di “premio fusione”, su cui non
sono stati versati i contributi previdenziali. L’Inps
ha emesso a carico del Credito Emiliano un’ordinanza ingiunzione per il
pagamento dei contributi. La Banca ha proposto opposizione davanti al Pretore di Trapani sostenendo che il “premio fusione” era
una mera liberalità e non aveva carattere retributivo. Il Pretore ha accolto il
ricorso, annullando l’ordinanza ingiunzione e la sua decisione è stata
confermata, in grado di appello dal Tribunale di Trapani.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione censurando la
decisione del Tribunale per violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16305 del 19
novembre 2002, Pres. Senese, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso.
In
base all’art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore
di lavoro ai propri dipendenti – ha ricordato la Corte
– sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun
obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano
concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun
collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei
lavoratori e l’andamento aziendale; l’accertamento relativo a tale ultimo
collegamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di
merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio
di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica
contrattuale.
Questi
principi – ha affermato la Corte – sono stati
applicati dall’impugnata sentenza che ha accertato che nella specie non poteva
non ritenersi evento eccezionale e non ricorrente, ai sensi dell’art. 12, comma
II n. 6 della legge n. 153 del 1969, la fusione che aveva dato vita nel 1987
all’Istituto Bancario Italiano, tenuto conto che con essa era venuta a
determinarsi una ipotesi di successione a titolo universale nei rapporti delle
società assorbite le quali avevano cessato di esistere quali soggetti di
diritto; il premio elargito – di cui era fuori discussione il carattere di
liberalità – non era perciò collegabile, sia pure indirettamente, al rendimento
dei lavoratori o all’andamento aziendale, per la mancanza di una funzione di
incentivo e di sprone per una maggiore o minore resa produttiva dei dipendenti
e per un conseguente miglioramento dei risultati aziendali; la somma assegnata
a tutto il personale, ancorché commisurata alla qualifica ricoperta, era
indipendente dal rendimento di ciascuno; né vi era collegamento della stessa
con l’andamento aziendale, espressione che non poteva essere intesa quale mera
aspettativa bensì in rapporto ad una maggiore competitività e redditività in
dipendenza delle c.d. concentrazioni bancarie.