Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

L’AZIENDA NON PUO’ RITARDARE IL PAGAMENTO DEL TFR IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI INDICI ISTAT NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE – Essa deve versare l’importo maturato e successivamente provvedere al conguaglio (Cassazione Sezione Lavoro n. 1040 del 28 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel. Spanò).

 

Giancarlo P., ex dipendente della S.p.A. Poligrafici Editoriale, ha chiesto al Pretore di Firenze di condannare l’azienda, tra l’altro, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per un ritardo di 45 giorni nella corresponsione del trattamento di fine rapporto. L’azienda si è difesa sostenendo di avere ritardato il pagamento per la necessità di attendere la pubblicazione degli indici Istat necessari al fine della rivalutazione degli accantonamenti per tfr. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Firenze, hanno ritenuto fondata la domanda riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria sulle somme dovutegli per tfr e corrispostegli in ritardo. Il Tribunale ha osservato in particolare che l’esigenza di attendere la pubblicazione degli indici Istat non impedisce il pagamento dell’importo comunque maturato e dovuto, salvo conguaglio; solo il ritardo nel pagamento di quest’ultimo deve ritenersi incolpevole in quanto dipendente dal funzionamento dell’Istat.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che non può ritenersi giustificato porre a carico del datore di lavoro l’onere di effettuare un duplice conteggio, in quanto ciò contrasterebbe con gli artt. 3 (principio di eguaglianza e razionalità) e 41 (tutela dell’iniziativa privata) della Costituzione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1040 del 28 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso. L’azienda – ha osservato la Corte – non chiarisce le ragioni per cui il sacrificio del datore di lavoro, consistente nell’effettuazione di un duplice conteggio, dovrebbe essere più grave, al punto di determinare una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto a quello del lavoratore costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto di anni di lavoro, sovente già destinato a far fronte a pressanti necessità. Neppure si spiega per qual motivo la libertà di iniziativa economica, tutelata all’art. 41 della Costituzione, dovrebbe esser meglio protetta del diritto del lavoratore, anch’esso garantito all’art. 36 della Costituzione, a conseguire la giusta mercede per l’opera prestata e soprattutto non si considera che il contemperamento di tali contrapposte esigenze avviene normalmente in sede di contrattazione collettiva. Molti contratti prevedono dilazioni per il pagamento del tfr, collegato all’acquisizione dei dati Istat – ha osservato la Corte – mentre quello applicabile al rapporto in esame nulla dispone al riguardo.