Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’AZIENDA NON PUO’ RITARDARE IL PAGAMENTO DEL TFR IN
ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI INDICI ISTAT NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA
RIVALUTAZIONE – Essa deve versare l’importo maturato e successivamente provvedere al conguaglio
(Cassazione Sezione Lavoro n. 1040 del 28 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel.
Spanò).
Giancarlo P., ex dipendente della S.p.A. Poligrafici
Editoriale, ha chiesto al Pretore di Firenze di condannare l’azienda, tra l’altro,
al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per un
ritardo di 45 giorni nella corresponsione del trattamento di fine rapporto.
L’azienda si è difesa sostenendo di avere ritardato il pagamento per la
necessità di attendere la pubblicazione degli indici Istat necessari al fine
della rivalutazione degli accantonamenti per tfr. Sia il Pretore che, in grado
di appello, il Tribunale di Firenze, hanno ritenuto fondata la domanda
riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire gli interessi di legge e la
rivalutazione monetaria sulle somme dovutegli per tfr e corrispostegli in
ritardo. Il Tribunale ha osservato in particolare che l’esigenza di attendere
la pubblicazione degli indici Istat non impedisce il pagamento dell’importo comunque
maturato e dovuto, salvo conguaglio; solo il ritardo nel pagamento di
quest’ultimo deve ritenersi incolpevole in quanto dipendente dal funzionamento
dell’Istat.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo, tra l’altro, che non può ritenersi giustificato porre a carico del
datore di lavoro l’onere di effettuare un duplice conteggio, in quanto ciò
contrasterebbe con gli artt. 3 (principio di eguaglianza e razionalità) e 41
(tutela dell’iniziativa privata) della Costituzione. La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 1040 del 28 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel. Spanò) ha rigettato il
ricorso. L’azienda – ha osservato la Corte – non chiarisce le ragioni per cui
il sacrificio del datore di lavoro, consistente nell’effettuazione di un
duplice conteggio, dovrebbe essere più grave, al punto di determinare una
ingiustificata disparità di trattamento, rispetto a quello del lavoratore
costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto di anni di lavoro,
sovente già destinato a far fronte a pressanti necessità. Neppure si spiega per
qual motivo la libertà di iniziativa economica, tutelata all’art. 41 della
Costituzione, dovrebbe esser meglio protetta del diritto del lavoratore,
anch’esso garantito all’art. 36 della Costituzione, a conseguire la giusta mercede
per l’opera prestata e soprattutto non si considera che il contemperamento di
tali contrapposte esigenze avviene normalmente in sede di contrattazione
collettiva. Molti contratti prevedono dilazioni per il pagamento del tfr,
collegato all’acquisizione dei dati Istat – ha osservato la Corte – mentre
quello applicabile al rapporto in esame nulla dispone al riguardo.