Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’azienda risponde dell’infortunio subito dal lavoratore per la sua inesperienza – Specie se si tratta di un giovane
Le norme dettate in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono
dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed
imprudenza: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le idonee
misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del lavoratore, non potendo attribuirsi alcun
effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del
lavoratore.
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro
a norma dell'art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte
volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato
controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane
età e professionalmente inesperto che sia addetto ad una lavorazione di
particolare pericolosità.
E' ben vero che il datore di lavoro è esonerato da
responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri
dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo
ed alle direttive ricevute (Cass. 9805/1998 cit.), ma anche questi caratteri
vanno valutati in rapporto all'esperienza lavorativa del dipendente medesimo
(Cass. 13690/2000) (Cassazione Sezione Lavoro n. 326 del 12 gennaio 2002, Pres.
Spanò, Rel. De Matteis).