Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

L’azienda risponde dell’infortunio subito dal lavoratore per la sua inesperienza – Specie se si tratta di un giovane

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del lavoratore, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto ad una lavorazione di particolare pericolosità.

E' ben vero che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. 9805/1998 cit.), ma anche questi caratteri vanno valutati in rapporto all'esperienza lavorativa del dipendente medesimo (Cass. 13690/2000) (Cassazione Sezione Lavoro n. 326 del 12 gennaio 2002, Pres. Spanò, Rel. De Matteis).