Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

 

UN IMPIEGATO DI BANCA NON PUO’ ESSERE LICENZIATO PER IRREGOLARITA’ GESTIONALI PER LUNGO TEMPO TOLLERATE DALL’AZIENDA, INTERESSATA AD UN AUMENTO DEGLI UTILI – Le mancanze devono essere contestate con immediatezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 17424 del 6 dicembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio).

 

Gianfranco F., dipendente della Banca di Roma preposto a un’agenzia abruzzese, è stato sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad un’ispezione che ha rilevato, nella gestione del credito, irregolarità più volte ripetutesi in un lungo arco di tempo. Egli si è difeso sostenendo di non essere venuto meno ai suoi doveri, ma la banca lo ha licenziato per “giusta causa”. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Pescara sostenendo l’illegittimità del licenziamento in quanto attuato a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, nonché l’insussistenza di inadempienze e comunque la sproporzione della sanzione anche in considerazione dei buoni risultati che egli aveva ottenuto nella raccolta del risparmio; egli ha perciò chiesto l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Pescara, che ha annullato il licenziamento ed ha condannato la Banca a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che la Banca di Roma, come risultava dalle deposizioni rese dai testimoni, aveva per lungo tempo tollerato le irregolarità e le anomalie nella gestione del credito da parte di Gianfranco F. e che soltanto molto tempo dopo e quindi tardivamente aveva ritenuto che tali irregolarità non fossero tollerabili. Il Tribunale ha osservato che il comportamento della banca si spiegava con i notevoli incrementi degli affari e degli utili ottenuti dal dipendente con le sue modalità di gestione e ha ritenuto il licenziamento illegittimo sia per la sua tardività sia per mancanza di un giustificato motivo, non potendo costituire inadempimento notevole agli obblighi contrattuali un comportamento lungamente tollerato. La banca ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Roma per violazione di legge e difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17424 del 6 dicembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione. Dal comportamento tollerante per lungo tempo tenuto dalla banca – ha osservato la Corte – il Tribunale ha tratto correttamente la conclusione che essa aveva ritenuto la condotta del dipendente non suscettibile di rimprovero e tanto meno idonea a giustificare un licenziamento, anche perché da essa erano derivati notevoli utili. La Corte ha inoltre richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il principio della necessaria immediatezza della contestazione disciplinare ha lo scopo non solo di garantire la possibilità di una utile difesa da parte del  lavoratore ma anche di garantire la certezza dei rapporti giuridici nel contesto dell’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.