Fonte: www.legge-e-giustizia.it
UN
IMPIEGATO DI BANCA NON PUO’ ESSERE
LICENZIATO PER IRREGOLARITA’ GESTIONALI PER LUNGO
TEMPO TOLLERATE DALL’AZIENDA, INTERESSATA AD UN AUMENTO DEGLI UTILI – Le
mancanze devono essere contestate con immediatezza (Cassazione Sezione
Lavoro n. 17424 del 6 dicembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio).
Gianfranco
F., dipendente della Banca di Roma preposto a un’agenzia abruzzese, è stato
sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad un’ispezione che ha
rilevato, nella gestione del credito, irregolarità più volte ripetutesi in un
lungo arco di tempo. Egli si è difeso sostenendo di non essere venuto meno ai
suoi doveri, ma la banca lo ha licenziato per “giusta causa”. Il lavoratore si
è rivolto al Pretore di Pescara sostenendo
l’illegittimità del licenziamento in quanto attuato a notevole distanza di
tempo dai fatti addebitati, nonché l’insussistenza di inadempienze e comunque
la sproporzione della sanzione anche in considerazione dei buoni risultati che
egli aveva ottenuto nella raccolta del risparmio; egli ha perciò chiesto
l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il
risarcimento del danno. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione
è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di
Pescara, che ha annullato il licenziamento ed ha condannato la Banca a
reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni. Il Tribunale ha
motivato la sua decisione rilevando che la Banca di Roma, come risultava dalle deposizioni rese dai testimoni, aveva per
lungo tempo tollerato le irregolarità e le anomalie nella gestione del credito
da parte di Gianfranco F. e che soltanto molto tempo
dopo e quindi tardivamente aveva ritenuto che tali irregolarità non fossero
tollerabili. Il Tribunale ha osservato che il comportamento della banca si
spiegava con i notevoli incrementi degli affari e degli utili ottenuti dal dipendente con le sue modalità di gestione e ha ritenuto
il licenziamento illegittimo sia per la sua tardività
sia per mancanza di un giustificato motivo, non potendo costituire
inadempimento notevole agli obblighi contrattuali un comportamento lungamente
tollerato. La banca ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione
del Tribunale di Roma per violazione di legge e difetto
di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17424 del 6
dicembre 2002, Pres. Sciarelli,
Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso, in
quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua
decisione. Dal comportamento tollerante per lungo tempo tenuto dalla banca – ha
osservato la Corte – il Tribunale ha tratto correttamente la conclusione che
essa aveva ritenuto la condotta del dipendente non suscettibile
di rimprovero e tanto meno idonea a giustificare un licenziamento, anche perché
da essa erano derivati notevoli utili. La Corte ha inoltre richiamato la sua
giurisprudenza secondo cui il principio della necessaria immediatezza della
contestazione disciplinare ha lo scopo non solo di garantire la possibilità di una utile difesa da parte del lavoratore ma anche
di garantire la certezza dei rapporti giuridici nel contesto dell’esecuzione
del contratto secondo correttezza e buona fede.