Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Il
lavoratore che non abbia goduto delle ferie ha
diritto, oltre che all’indennità sostitutiva, avente natura
retributiva, al risarcimento del danno - Per la perdita di “cura”personale,
familiare e sociale
L’indennità
dovuta al lavoratore per ferie non godute ha natura
retributiva e non risarcitoria. Il mancato godimento
delle ferie comporta infatti la prestazione di attività
lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente
prestata. Poiché il datore di lavoro non può restituire l’indebita prestazione
ricevuta egli è obbligato, in base agli articoli 1463 e 2037 cod. civ., al pagamento di una somma,
corrispondente alla retribuzione, che costituisce l’indennità sostitutiva. Oltre che a questa somma il lavoratore ha diritto al risarcimento
del danno per la lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini
di perdita di “cura”personale (energie psico-fisiche e tempo libero) familiare
e sociale. Per realizzare questo diritto egli deve tuttavia dare la
prova del danno. Da tale risarcimento il datore di lavoro può essere esonerato
ove provi che il suo inadempimento sia stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 15776 del 9 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).