Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’OBBLIGO PER IL LAVORATORE DI RESTARE A CASA NELLE
FASCE ORARIE PER IL CONTROLLO MEDICO NON SUSSISTE NEL CASO DI ASSENZA DOVUTA AD
INFORTUNIO SUL LAVORO – La legge si riferisce solo alle assenze per malattia e deve essere interpretata
restrittivamente (Cassazione Sezione Lavoro n. 1247 del 30 gennaio 2002, Pres.
Sciarelli, Rel. Amoroso).
Elisabetta P., dipendente della S.p.A. SATAP con
mansioni di addetta all’esazione dei pedaggi autostradali, si è assentata nel giugno
del 1996 per sottoporsi a cure in seguito ad infortunio sul lavoro. Su
richiesta dell’azienda sono state disposte due visite mediche di controllo; in
entrambi i casi il sanitario incaricato, presentatosi presso il domicilio della
lavoratrice nelle prescritte fasce orarie, non l’ha trovata in casa. Per il
mancato reperimento, l’azienda le ha inflitto per due volte la sanzione
disciplinare della sospensione, la prima di tre giorni e la seconda di cinque
giorni. La lavoratrice ha impugnato le sanzioni in sede giudiziaria chiedendone
l’annullamento. Sia il Pretore di Asti che, in grado di appello, il locale
Tribunale hanno ritenuto illegittimi e nulli i due provvedimenti disciplinari,
affermando che l’obbligo per il lavoratore di restare a casa nelle fasce orarie
previste per i controlli medici è stabilito dalla legge n. 638 del 1983 solo
nel caso di assenze per malattia e non per quelle dovute ad infortunio.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1247 del 30
gennaio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso
dell’azienda. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il
lavoratore deve osservare ai fini dei controlli medici in caso di assenza (art.
5 della legge n. 638 del 1983) – ha affermato la Corte – devono interpretarsi
restrittivamente, dal momento che incidono sul diritto garantito al lavoratore,
quale cittadino, dall’art. 16 della Costituzione, alla libertà di movimento nel
territorio dello Stato; pertanto esse riguardano solo gli accertamenti
espressamente indicati dal legislatore, ossia quelli relativi a malattie
ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio
sul lavoro. In materia – ha affermato la Corte – può ritenersi sussistente per
il lavoratore soltanto un generico obbligo di correttezza e buona fede, che
implica un atteggiamento collaborativo per rendere possibile il controllo;
questo generico obbligo può anche essere meglio specificato dalla
contrattazione collettiva; deve comunque escludersi l’applicabilità delle
specifiche prescrizioni recate dalla legge n. 683 del 1983 in materia di
reperibilità.