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IL REATO DI ESTORSIONE PUO’ ESSERE COMMESSO ANCHE INDUCENDO UN LAVORATORE AD ACCETTARE UN ACCORDO PEGGIORATIVO DELLA RETRIBUZIONE CON LA MINACCIA IMPLICITA CHE IN CASO CONTRARIO RESTERA’ DISOCCUPATO – Uno strumento giuridico teoricamente legittimo può essere usato per scopi illeciti (Cassazione Sezione Seconda Penale n. 5426 dell’11 febbraio 2002, Pres. Valente, Rel. Fiandanese).

 

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha sottoposto a indagine 14 persone, nella loro qualità di imprenditori, amministratori, capi squadra e coordinatori di aziende operanti nel settore delle imprese di pulizia, per l’ipotesi di reato di associazione a delinquere ed estorsione. L’indagine era diretta ad accertare l’esistenza di un sistema estorsivo generalizzato nei confronti dei dipendenti delle imprese di pulizie, mediante la loro costrizione ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate, in mancanza, per loro, della possibilità di reperire un’occupazione in condizioni diverse.

Per Angelo Z., gestore di fatto di un’impresa di pulizie, il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha revocato l’ordinanza del GIP, in quanto ha escluso l’esistenza di minacce ed ha rilevato che i dipendenti avevano dichiarato di essersi accordati verbalmente con il titolare dell’azienda nel senso di percepire una retribuzione non parametrata alle effettive ore lavorate. Contro questa decisione il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non poteva essere valutato come accordo contrattuale il comportamento del lavoratore indotto ad accettare le condizioni impostegli dal datore di lavoro nella consapevolezza della posizione di supremazia di costui e delle conseguenze inevitabili della mancata accettazione di tali condizioni.

La Suprema Corte (Sezione Seconda Penale n. 5426 dell’11 febbraio 2002, Pres. Valente, Rel. Fiandanese) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione – ha precisato la Corte – devono essere valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali l’ingiustizia della pretesa, la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo.

Nel caso di specie, pertanto – ha concluso la Corte – la circostanza che vi sia stato un accordo contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore non esclude, di per sé, la sussistenza degli estremi del reato di estorsione, in quanto uno strumento giuridico teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è stato apprestato e può integrare, al di là dell’apparenza esteriore, una minaccia ingiusta (perché ingiusto è il fine cui essa tende) idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, particolarmente interessato ad assicurarsi una possibilità lavorativa che sarebbe altrimenti esclusa.

La Corte ha annullato l’ordinanza collegiale impugnata e ha rinviato il processo per nuova decisione al Tribunale di Catanzaro.