Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL REATO DI ESTORSIONE PUO’ ESSERE COMMESSO ANCHE
INDUCENDO UN LAVORATORE AD ACCETTARE UN ACCORDO PEGGIORATIVO DELLA RETRIBUZIONE
CON LA MINACCIA IMPLICITA CHE IN CASO CONTRARIO RESTERA’ DISOCCUPATO – Uno strumento giuridico teoricamente
legittimo può essere usato per scopi illeciti (Cassazione Sezione Seconda
Penale n. 5426 dell’11 febbraio 2002, Pres. Valente, Rel. Fiandanese).
La Procura della Repubblica di Catanzaro ha sottoposto
a indagine 14 persone, nella loro qualità di imprenditori, amministratori, capi
squadra e coordinatori di aziende operanti nel settore delle imprese di
pulizia, per l’ipotesi di reato di associazione a delinquere ed estorsione.
L’indagine era diretta ad accertare l’esistenza di un sistema estorsivo
generalizzato nei confronti dei dipendenti delle imprese di pulizie, mediante
la loro costrizione ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non
corrispondenti alle prestazioni effettuate, in mancanza, per loro, della
possibilità di reperire un’occupazione in condizioni diverse.
Per Angelo Z., gestore di fatto di un’impresa di
pulizie, il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura
cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di
riesame, ha revocato l’ordinanza del GIP, in quanto ha escluso l’esistenza di
minacce ed ha rilevato che i dipendenti avevano dichiarato di essersi accordati
verbalmente con il titolare dell’azienda nel senso di percepire una retribuzione
non parametrata alle effettive ore lavorate. Contro questa decisione il
Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che
non poteva essere valutato come accordo contrattuale il comportamento del
lavoratore indotto ad accettare le condizioni impostegli dal datore di lavoro
nella consapevolezza della posizione di supremazia di costui e delle
conseguenze inevitabili della mancata accettazione di tali condizioni.
La Suprema Corte (Sezione Seconda Penale n. 5426
dell’11 febbraio 2002, Pres. Valente, Rel. Fiandanese) ha accolto il ricorso,
richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, in tema di estorsione, ai fini
della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della
minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata,
diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o
indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete,
a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione
di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento
strutturale del delitto di estorsione – ha precisato la Corte – devono essere
valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali l’ingiustizia
della pretesa, la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze
ambientali in cui lo stesso opera, le particolari condizioni soggettive della
vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che
si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo.
Nel caso di specie, pertanto – ha concluso la Corte
– la circostanza che vi sia stato un accordo contrattuale tra il datore di
lavoro e il lavoratore non esclude, di per sé, la sussistenza degli estremi del
reato di estorsione, in quanto uno strumento giuridico teoricamente legittimo
può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è stato apprestato e può
integrare, al di là dell’apparenza esteriore, una minaccia ingiusta (perché
ingiusto è il fine cui essa tende) idonea a condizionare la volontà del
soggetto passivo, particolarmente interessato ad assicurarsi una possibilità
lavorativa che sarebbe altrimenti esclusa.
La Corte ha annullato l’ordinanza collegiale
impugnata e ha rinviato il processo per nuova decisione al Tribunale di
Catanzaro.