Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’UFFICIALE ESATTORIALE COLPITO DA DEPRESSIONE E DIVENUTO
INIDONEO ALLE MANSIONI ASSEGNATEGLI NON PUO’ ESSERE LICENZIATO PER SUPERAMENTO
DEL COMPORTO DI MALATTIA – L’inidoneità
giustifica il licenziamento solo se l’azienda non ha possibilità di impiegarlo
in altri compiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 572 del 21 gennaio 2002, Pres.
Sciarelli, Rel. Mileo).
Vincenzo F., dipendente della S.p.A. GET, azienda esattoriale, ha
svolto per alcuni anni le mansioni di ufficiale addetto alla riscossione coattiva
dei tributi, mediante accessi nelle abitazioni dei contribuenti e pignoramenti.
Egli è stato colpito da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico. I medici
specialisti che l’hanno avuto in cura hanno stabilito che la malattia dipendeva
dal tipo di mansioni svolte, che comportavano per il lavoratore uno stress
abnorme; di ciò essi hanno tratto riscontro dal fatto che i sintomi si
attenuavano durante le assenze e si accentuavano alla ripresa dell’attività
lavorativa. Il lavoratore ha chiesto di essere destinato ad altre mansioni, ma
l’azienda ha risposto negativamente e, quando le assenze per malattia hanno
superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, lo ha
licenziato. Ne è seguita una causa davanti al Pretore di Cosenza che, dopo
avere disposto una consulenza medica, ha annullato il licenziamento ordinando
la reintegrazione del lavoratore e condannando l’azienda al risarcimento del
danno. In grado di appello il Tribunale di Cosenza ha confermato la decisione
del Pretore in quanto, pur avendo accertato il superamento del periodo di
comporto per malattia, stabilito dal contratto collettivo in 180 giorni, ha
ritenuto che nel caso in esame si fosse verificata una vera e propria
inidoneità del lavoratore alle mansioni; pertanto l’azienda avrebbe dovuto
verificare la possibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse e
compatibili con il suo stato di salute, e solo se questa possibilità fosse
risultata inesistente, avrebbe potuto procedere al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo che il Tribunale aveva disapplicato l’art. 2110 del codice civile
secondo cui il lavoratore può essere licenziato quando le sue assenze per
malattia superino il limite stabilito dal contratto collettivo.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 572 del 21 gennaio 2002, Pres.
Sciarelli, Rel. Mileo) ha rigettato il ricorso. Non è dubbio – ha affermato la
Corte – che il licenziamento, formalmente originato dal superamento del periodo
di comporto, in effetti vada ancorato all'anomalo comportamento aziendale,
sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 2087 cod. civ. e del
mancato reperimento, nel quadro della organizzazione aziendale, di altro posto
di lavoro più adatto alle accertate, precarie condizioni di salute del
soggetto, incompatibili con le mansioni da lui espletate, per di più in
condizioni di marcato ed irreversibile disadattamento ambientale. L’art. 2087
cod. civ. – ha osservato la Corte – impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio
dell'impresa tutte le cautele e gli accorgimenti che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti,
si appalesino necessari e idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale degli stessi, adoperandosi, nei limiti delle varie esigenze e del
bilanciamento degli opposti interessi, a creare le situazioni più favorevoli
per ottenere dai propri lavoratori il miglior rendimento secondo le proprie
capacità in ragione di salute, di idoneità e di adattamento di ognuno alle
esigenze lavorative proprie dello specifico settore della impresa.
La Corte ha ricordato inoltre la sua giurisprudenza secondo cui, in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni, il licenziamento deve essere evitato ove sia possibile impiegarlo in altri compiti ed egli lo richieda; se intenda procedere al licenziamento l’azienda dovrà provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che, nell'ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, un conveniente impiego dell'infermo non è possibile o, comunque, compatibile con il buon andamento dell'impresa; il lavoratore avrà, a sua volta, l’onere di contrastare tale prova, indicando a sua volta specificamente le mansioni esercitabili e non nocive per la sua salute, nonché dimostrando la sua idoneità alle stesse.