Fonte: www.legge-e-giustizia.it
NEL
GIUDIZIO SULL’ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO SI
DEVE TENER CONTO ANCHE DEL “DISVALORE AMBIENTALE” CHE PUO’
ASSUMERE LA CONDOTTA DEL DIPENDENTE – In quanto modello diseducativo o
comunque disincentivante (Cassazione Sezione Lavoro n. 17208 del 4 dicembre
2002, Pres. Dell’Anno, Rel.
Foglia).
Giampiero S. dipendente dell’Enichem s.p.a. con
qualifica di quadro e mansioni di responsabile amministrativo di uno stabilimento è stato licenziato per giusta causa con
l’addebito di avere effettuato due prelievi dalla piccola cassa a lui affidata,
rispettivamente di lire 1.200.000 e lire 500.000, in assenza di un
giustificativo di spesa, omettendo, poi di restituirli. Egli ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Nuoro sostenendo,
tra l’altro, l’eccessività della sanzione, anche perché, a differenza di quanto
avveniva di solito egli non era stato invitato a regolarizzare la pendenza
prima della contestazione disciplinare. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Nuoro hanno ritenuto legittimo il
licenziamento.
Il
Tribunale ha tra l’altro rilevato che la posizione del
ricorrente all’interno dell’azienda e l’intensità dell’elemento
psicologico caratterizzante il suo comportamento aveva reso particolarmente
gravi le infrazioni addebitate non consentendo la prosecuzione, nemmeno
provvisoria, del rapporto di lavoro, stante l’irrimediabile compromissione
dell’elemento fiduciario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza del Tribunale di Nuoro per violazione di legge e difetti di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17208 del 4 dicembre 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso in
quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sua
decisione. La sentenza del Tribunale di Nuoro – ha osservato la Corte – è esente da censure dal momento che essa, lungi
dall’esprimere un giudizio perentorio, meccanicisticamente
costruito, di legittimità del licenziamento ha preso in considerazione, con
completezza di indagine, gli aspetti oggettivi e soggettivi del comportamento
posto in essere dal ricorrente, sia prima che dopo l’accertamento
dell’addebito, opportunamente valutando primariamente la posizione apicale e di
responsabilità rivestita dallo stesso all’interno dello stabilimento, piuttosto
che il valore economico – di per sé certamente modesto – dell’operazione
censurata.
La
sentenza impugnata – ha aggiunto la Corte – ha altresì correttamente ed
adeguatamente preso in considerazione un elemento talora trascurato dalla
giurisprudenza, e in parte anche dalla dottrina, in materia di
illeciti disciplinari: ed infatti, al di là dei referenti tradizionali,
costituiti dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta, parimetrati agli obblighi contrattuali di diligenza e di
fedeltà assunti dal lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e generalmente ricondotti al
concetto di “crisi del rapporto fiduciario”, può assumere rilievo anche un
altro elemento che è quello costituito dal disvalore
“ambientale” che può assumere la condotta del dipendente,
anche per la sua specifica posizione professionale e di responsabilità nel
servizio svolto, in quanto modello diseducativo o comunque disincentivante nei
confronti degli altri dipendenti della compagine aziendale, specialmente se a
lui sottoordinati.