Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
I LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, DI
FATTO IMPIEGATI COME DIPENDENTI, SI TROVANO IN POSIZIONE DI DEBOLEZZA – Perciò la prescrizione dei
loro crediti non decorre durante il rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 325 del
12 gennaio 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Iasi).
Patrizio P., dopo avere lavorato in una stazione
ferroviaria in base ad una convenzione per servizi di pulizia, ha
ottenuto in sede giudiziaria l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato con le Ferrovie dello Stato. Successivamente egli ha promosso un
secondo giudizio davanti al Pretore di Roma chiedendo la condanna delle
Ferrovie dello Stato a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli
in base al trattamento applicato ai ferrovieri. L’azienda ha eccepito la
prescrizione quinquennale dei crediti, sostenendo che il lavoratore, dovendo
ritenersi dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva avuto la tutela
dell’art. 18 St. Lav. il che comportava per lui la possibilità di agire a
tutela dei suoi crediti senza il timore di essere licenziato. Il Pretore ha
rigettato l’eccezione di prescrizione ed ha condannato l’azienda a pagare tutte
le differenze richieste. In grado di appello il Tribunale ha confermato la
decisione del Pretore affermando che l’esistenza per il lavoratore di un regime
di stabilità reale, in base all’art. 18 St. Lav., va verificato in base alla
configurazione che le parti danno al rapporto nella qualità del suo svolgimento
e non alla luce della diversa normativa garantistica che, con un giudizio ex
post, il giudice abbia ritenuto applicabile.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 325 del 12
gennaio 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Iasi) ha rigettato il ricorso dell’azienda,
richiamando il suo orientamento secondo cui la non decorrenza della
prescrizione dei crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro deve
essere affermata anche per i soggetti che, pur lavorando di fatto in condizioni
di subordinazione all’interno di un’azienda con oltre 15 dipendenti (e quindi
soggette alla disciplina dell’art. 18 St. Lav.) sono formalmente trattati come
lavoratori autonomi. Queste persone – ha osservato la Corte – si trovano in
posizione di debolezza sia perché non hanno alcuna certezza di tutela dal
licenziamento, potendo questa derivare solo dal futuro ed eventuale
riconoscimento della natura subordinata del rapporto, sia perché sono
maggiormente esposte al rischio di licenziamento dal momento che un datore di
lavoro formalmente non soggetto alla normativa garantistica potrebbe avere
minori remore a recedere dal rapporto.