Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

I LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, DI FATTO IMPIEGATI COME DIPENDENTI, SI TROVANO IN POSIZIONE DI DEBOLEZZA – Perciò la prescrizione dei loro crediti non decorre durante il rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 325 del 12 gennaio 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Iasi).

 

Patrizio P., dopo avere lavorato in una stazione ferroviaria in base  ad una convenzione per servizi di pulizia, ha ottenuto in sede giudiziaria l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie dello Stato. Successivamente egli ha promosso un secondo giudizio davanti al Pretore di Roma chiedendo la condanna delle Ferrovie dello Stato a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli in base al trattamento applicato ai ferrovieri. L’azienda ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sostenendo che il lavoratore, dovendo ritenersi dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva avuto la tutela dell’art. 18 St. Lav. il che comportava per lui la possibilità di agire a tutela dei suoi crediti senza il timore di essere licenziato. Il Pretore ha rigettato l’eccezione di prescrizione ed ha condannato l’azienda a pagare tutte le differenze richieste. In grado di appello il Tribunale ha confermato la decisione del Pretore affermando che l’esistenza per il lavoratore di un regime di stabilità reale, in base all’art. 18 St. Lav., va verificato in base alla configurazione che le parti danno al rapporto nella qualità del suo svolgimento e non alla luce della diversa normativa garantistica che, con un giudizio ex post, il giudice abbia ritenuto applicabile.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 325 del 12 gennaio 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Iasi) ha rigettato il ricorso dell’azienda, richiamando il suo orientamento secondo cui la non decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro deve essere affermata anche per i soggetti che, pur lavorando di fatto in condizioni di subordinazione all’interno di un’azienda con oltre 15 dipendenti (e quindi soggette alla disciplina dell’art. 18 St. Lav.) sono formalmente trattati come lavoratori autonomi. Queste persone – ha osservato la Corte – si trovano in posizione di debolezza sia perché non hanno alcuna certezza di tutela dal licenziamento, potendo questa derivare solo dal futuro ed eventuale riconoscimento della natura subordinata del rapporto, sia perché sono maggiormente esposte al rischio di licenziamento dal momento che un datore di lavoro formalmente non soggetto alla normativa garantistica potrebbe avere minori remore a recedere dal rapporto.