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NELLE CAUSE DI LAVORO LA MANCATA CONTESTAZIONE DEI
CONTEGGI DA PARTE DELL’AZIENDA CONVENUTA PUO’ COMPORTARE L’INTEGRALE
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SOLO SE CONCERNE I FATTI POSTI A BASE DEI CALCOLI – Composto il contrasto di giurisprudenza
che si era determinato sulla questione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 761
del 23 gennaio 2002, Pres. Marvulli, Rel. Evangelista).
Adriano M. ha lavorato dal novembre 1993 al settembre
1994 per la S.r.l. Automobili Petri Nino come procacciatore di affari. Cessato
il rapporto egli ha chiamato in giudizio l’azienda davanti al Pretore del
Lavoro di Udine e, sostenendo di non avere percepito interamente il compenso
pattuito, ne ha chiesto la condanna al pagamento della complessiva somma di
lire 28.048.035 a titolo di differenze retributive, indennità di preavviso e
rimborso spese, come da conteggio analitico allegato al ricorso. L’azienda si è
difesa sostenendo di avere regolarmente pagato il compenso pattuito, nella
misura di tre milioni al mese. Il Pretore ha accolto la domanda, condannando
l’azienda a pagare l’intera somma richiestale. Questa decisione è stata
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Udine, che ha limitato la
condanna all’importo di lire 9.000.000, in quanto ha ritenuto che fosse stato
pattuito un compenso di lire tre milioni mensili, ma che esso non fosse stato
versato per tre mesi. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che l’azienda non
abbia specificamente contestato il conteggio allegato al ricorso depositato
davanti al Pretore da Adriano M.. In proposito il Tribunale ha rilevato che la
ditta resistente aveva negato con la memoria difensiva di dovere all’ex
procacciatore alcunché oltre quanto già corrispostogli; pertanto doveva
escludersi che essa avesse l’onere di contestare specificamente il conteggio.
Sia Adriano M. che l’azienda hanno proposto ricorso per cassazione. Adriano M.
ha sostenuto in particolare che l’azienda doveva essere condannata a pagargli
l’intero importo richiestogli perché non aveva contestato il conteggio allegato
al ricorso; egli ha invocato l’art. 416 cod. proc. civ. secondo cui nelle cause
di lavoro il convenuto nella sua memoria “deve prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti
affermati dall’attore a fondamento della domanda”.
In Cassazione il ricorso è stato assegnato alle
Sezioni Unite, essendosi in precedenza verificato un contrasto di
giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e sulle
conseguenze del mancato assolvimento, da parte del convenuto, dell’onere di
specifica contestazione. Le Sezioni Unite (sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002,
Pres. Marvulli, Rel. Evangelista) hanno rigettato il ricorso di Adriano M..
Nella motivazione della sentenza, che pubblichiamo integralmente nella sezione
Documenti, la Suprema Corte, dopo avere preso in esame i vari orientamenti
giurisprudenziali, ha affermato che “la non contestazione dei conteggi
rileva diversamente a seconda dell’aspetto dell’elaborazione contabile cui
risulta concretamente riferibile; se concerne l’interpretazione data alla
disciplina legale contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un
ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la
cognizione di tale disciplina che non può, dunque, risultare condizionata dalle
prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti; per avere
rilevanza, la non contestazione deve, fondamentalmente, riguardare i fatti da
accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione
giuridica”.
Nel caso in esame – ha osservato la Corte – essendo
controversa l’entità della retribuzione pattuita, l’affermazione del datore di
lavoro di avere versato un compenso corrispondente al dovuto equivale a
contestazione dell’avvenuta pattuizione del maggiore compenso risultante dal
conteggio; pertanto il Tribunale di Udine ha correttamente ritenuto che
l’azienda abbia contestato il conteggio allegato al ricorso.