Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Il
valore dell’uso e della disponibilità anche a fini personali di un’autovettura, concessa al lavoratore come beneficio, ha
natura retributiva – Dev’essere perciò computato
nelle spettanze di fine rapporto
Il
valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al
prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla
sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che,
ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere
considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica
del contratto di lavoro cui essa accede. Sicché va ritenuto che il controvalore
in danaro dell’uso personale dell’autovettura,
concesso appunto in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, dev’essere computato nella base di calcolo delle indennità
di fine rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 16129 del 15 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel.
Mercurio).