Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

 

Il valore dell’uso e della disponibilità anche a fini personali di un’autovettura, concessa al lavoratore come beneficio, ha natura retributiva – Dev’essere perciò computato nelle spettanze di fine rapporto

 

Il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Sicché va ritenuto che il controvalore in danaro dell’uso personale dell’autovettura, concesso appunto in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, dev’essere computato nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 16129 del 15 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Mercurio).