Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’attribuzione al lavoratore di una quota percentuale dei ricavi aziendali non lo trasforma in associato – Se è inserito nell’organizzazione aziendale deve ritenersi dipendente.
L’azienda che in base ad un formale contratto di associazione
in partecipazione, abbia impiegato in un negozio di abbigliamento come commesse
a tempo pieno alcune lavoratrici, sottoposte al potere organizzativo del
gestore, è tenuta al pagamento dei contributi previdenziali sui compensi loro
corrisposti in quanto deve ritenersi l’esistenza di rapporti di lavoro
subordinato. E’ irrilevante che nei contratti di associazione in partecipazione
sia stata prevista, oltre a un compenso fisso mensile, l’attribuzione alle
lavoratrici di una percentuale, degli incassi.
Nel contratto di associazione in partecipazione è
elemento costitutivo essenziale la pattuizione in favore dell’associato di una
partecipazione agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano
in sé un dato non significativo circa il risultato economico effettivo
dell’attività aziendale. La figura contrattuale dell’associazione in
partecipazione è inoltre da escludere nel caso in cui la prestazione lavorativa
assuma per le modalità del suo inserimento nell’ambito dell’impresa, e, in particolare,
per la soggezione del lavoratore ai poteri organizzativi e gerarchici del
datore di lavoro, le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato (Cassazione
Sezione Lavoro n. 1420 del 4 febbraio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Toffoli).