Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’AMBITO DELLA SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE
IN CASO DI RIDUZIONE DI PERSONALE PUO’ ESSERE LIMITATO AD UN SETTORE
DELL’AZIENDA – Solo per oggettive ragioni organizzative (Cassazione Sezione Lavoro n. 809
del 24 gennaio 2002, Pres. Genghini, Rel. La Terza).
Quando un’azienda attua una riduzione di personale
per soppressione di un intero settore, l’applicazione dei criteri di scelta dei
lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in un ambito più
limitato rispetto al “complesso aziendale” cui fa riferimento l’art. 5 della
legge n. 223 del 1991. Ciò non può avvenire in forza di una determinazione
unilaterale del datore di lavoro, ma solo ove la predeterminazione del campo di
selezione, reparto, stabilimento e/o singole lavorazioni o settori produttivi,
sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno
dato luogo alla riduzione di personale.
La legge n. 223 del 1991, com'è noto, delinea una
complessa procedura, che ha origine con la comunicazione di inizio della
procedura di mobilità (prescritta dal terzo comma dell'art. 4) con la quale
vengono enunciate dal datore le esigenze dell'impresa; in essa vanno infatti
indicati, oltre ai motivi che hanno dato luogo all'esubero, "il numero,
la collocazione aziendale, i profili professionali del personale
eccedente”. Ne discende che nella comunicazione del datore il numero e la
collocazione aziendale del personale da porre in mobilità devono essere in
essenziale connessione con gli altri elementi che pure vanno indicati, ossia
con le ragioni che hanno determinato l'esubero e con le ragioni che rendono
inevitabile l'espulsione. Nel contempo la comunicazione deve fare integrale
astrazione da ogni elemento che valga ad individuare direttamente le
"persone" da espungere.
Non è casuale il riferimento che il datore deve fare
ai "profili professionali", perché questi, in maniera più precisa
rispetto agli inquadramenti nelle varie categorie contrattuali, sono in grado
di dare contezza delle mansioni svolte nell'ambito delle varie articolazioni
produttive, permettendo così la verifica della loro connessione con l'indicato
processo di crisi, ovvero di ristrutturazione. Ed infatti il riferimento ai
profili ed alla collocazione aziendale del personale in esubero, offre
pregnanti elementi di riscontro sulla genuinità dell'operazione alle
organizzazioni sindacali, cui è devoluto il controllo preventivo
dell'iniziativa imprenditoriale di riduzione del personale. Chiusa la prima
fase (con l'accordo sindacale sulla esistenza e sul numero degli esuberi), si
passa alla seconda fase, nella quale, dai dati astratti enunciati dal datore,
occorre poi passare alla individuazione in concreto delle persone da collocare
in mobilità. A tal fine l'art. 5 della medesima legge prospetta una sorta di
"procedura concorsuale" tra i lavoratori, da seguire o con i criteri
dettati dai contratti collettivi, ovvero con i criteri di legge e cioè carichi
di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive. I primi due criteri
tendono a far cadere la scelta sul lavoratore più forte sul mercato del lavoro,
affinché i licenziamenti abbiano il minore costo sociale possibile, e ciò sarà
tanto più conseguibile quanto più si amplia la platea dei soggetti a cui
applicare i criteri stessi.
Ma prima ancora di passare alla fase del concorso va
verificata la legittimità di una applicazione dei criteri circoscritta ad un
ambito più limitato rispetto al complesso aziendale a cui la norma fa
riferimento, perché questa è operazione estremamente delicata, essendo indubbio
che una indebita restrizione della selezione varrebbe ad alterare profondamente
il corretto meccanismo di operatività dei criteri medesimi. Inoltre in questa
fase non è previsto il controllo preventivo da parte delle organizzazioni
sindacali, residuando solo il controllo giudiziale ex post nel conflitto
intercorrente direttamente tra datore di lavoro e lavoratore. La prima parte
dell'art. 5 dispone che "l 'individuazione dei lavoratori da collocare
in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed
organizzative del complesso aziendale”.
Dunque in via preliminare la delimitazione del
personale "a rischio" si opera in relazione a quelle esigenze tecnico
produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la
comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 4; è ovvio infatti che, essendo
la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione
quantitativamente e qualitativamente ottimale dell'impresa per addivenire al
suo risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia
determinare la platea del personale da selezionare.
Ma va attribuito il debito rilievo anche alla
previsione testuale della norma per cui le medesime esigenze tecnico produttive
devono essere riferite al "complesso aziendale"; ciò in forza di una
duplice ragione: una è quella, già ricordata, per cui l'intendimento di
espungere dall'azienda i lavoratori più forti è meglio conseguibile ampliando
al massimo l'area in cui operare la scelta; l'altra è quella di approntare una
ulteriore di garanzia contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo
lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si
restringe l'ambito della selezione. D'altra parte sarebbe incongruo che
quest'ambito venisse già predeterminato dalla legge, perché ciò varrebbe
indebitamente a presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilità tra
parti o settori dell'impresa.
Se tale è il contesto, si arguisce facilmente che
non vi è spazio per una restrizione all'ambito di applicazione dei criteri di
scelta che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice, perché, come
già detto, ciò finirebbe nella sostanza con l'alterare la corretta applicazione
dei criteri stessi, che l'art. 5 della legge 223/91 intende espressamente
sottrarre al datore, imponendo che questa venga effettuata o sulla base dei
criteri concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo
i criteri legali.
E' dunque arbitraria e quindi illegittima ogni
decisione unilaterale del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un
singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato dalle
ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La
delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre
in mobilità è dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed
organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione
di cui al terzo comma dell'art. 4, quando cioè gli esposti motivi dell'esubero,
le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente
a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Per converso non
sembra invece potersi riconoscere, in tutti i casi, una necessaria
corrispondenza tra il dato relativo alla "collocazione del personale"
indicato dal datore nella comunicazione di cui all'art. 4 e la precostituzione
dell'area di scelta. Il datore infatti segnala la collocazione del
personale da espungere (reparto, settore produttivo ecc.), ma ciò non comporta
automaticamente che l'applicazione dei criteri di scelta coincida sempre con il
medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano sempre esclusi dalla
covalutazione con tutti gli altri, giacché ogni delimitazione dell'area di
scelta è soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze
tecnico produttive ed organizzative che la giustificano.
A mero titolo esemplificativo si può rilevare che
ove il datore, nella comunicazione di cui all'art. 4, indicasse che tutto il
personale in esubero è collocato all'interno di un unico reparto, essendo solo
questo oggetto di soppressione o di ristrutturazione, non sarebbe giustificato
limitare l'ambito di applicazione dei criteri di scelta a quegli stessi
lavoratori nel caso in cui svolgessero mansioni assolutamente identiche a
quelle ordinariamente svolte anche in altri reparti, salva la dimostrazione di
ulteriori ragioni tecnico-produttive ed organizzative comportanti la
limitazione della selezione. Ed ancora, quando la riduzione del personale fosse
necessitata dall'esistenza di una crisi che induca a ridurre genericamente i
costi, non vi sarebbe, quanto meno in via teorica, alcun motivo di limitare la
scelta ad uno dei settori dell'impresa, e quindi la selezione andrebbe operata
in relazione al complesso aziendale. Con il che si può spiegare, nell'art. 5
citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle
"esigenze tecnico produttive ed organizzative", perché nella prima
parte, come hanno rilevato alcuni interpreti, esse si riferiscono all'ambito di
selezione mentre nella seconda parte le medesime concorrono poi nel momento
successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, alla
individuazione del singolo lavoratore.