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L’INDENNIZZO INAIL DEVE ESSERE CORRISPOSTO PER GLI INFORTUNI DETERMINATI DA CADUTE DURANTE SPOSTAMENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO – La casistica della Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 190 del 9 gennaio 2002, Pres. Spanò, Rel. De Matteis).

Maria Cristina A., artigiana con attività di produzione e di vendita di manufatti di legno in vetro cavo, si è recata in Germania per esporre i suoi prodotti; mentre si trovava, per lavoro, nei locali dell’esposizione, è scivolata cadendo a terra e infortunandosi. L’Inail le ha negato il trattamento previsto dalla legge per gli infortuni sul lavoro. L’artigiana si è rivolta al Pretore di Ravenna, che ha ritenuto che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto ha condannato l’Inail a corrisponderle l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Ravenna. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per avere ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, pur mancando un rischio specifico e per non aver tenuto conto della mancanza di prova di condizioni ambientali tali da favorire la caduta.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 190 del 9 gennaio 2002, Pres. Spanò, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico limite, in quest’ultimo caso, del rischio elettivo. La Corte ha rilevato che questo principio è stato applicato con riferimento ad una serie di casi analoghi a quello dell’artigiana Maria Cristina A., ricordando le seguenti sentenze:


-         Cass. 17 dicembre 1998 n. 12652, che ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l’infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un'anomala fuoriuscita di acqua dal termosifone rotto ivi istallato;

-         Cass. 4 agosto 2000 n. 10298, concernente il caso di un lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datore di lavoro;

-         Cass. 13447/2000 relativa al caso di una pubblica impiegata, addetta al video – terminale, che, spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro con un faldone da utilizzare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea;

-         Cass. 8 marzo 2001 n. 3363, concernente la vicenda di un’impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi;

-         Cass. 13 luglio 2001 n. 9556, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell’edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia.