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L’INDENNIZZO INAIL DEVE ESSERE CORRISPOSTO PER GLI INFORTUNI
DETERMINATI DA CADUTE DURANTE SPOSTAMENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO – La casistica della Suprema
Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 190 del 9 gennaio 2002, Pres. Spanò, Rel.
De Matteis).
Maria Cristina A., artigiana con attività di produzione e di vendita di
manufatti di legno in vetro cavo, si è recata in Germania per esporre i suoi
prodotti; mentre si trovava, per lavoro, nei locali dell’esposizione, è
scivolata cadendo a terra e infortunandosi. L’Inail le ha negato il trattamento
previsto dalla legge per gli infortuni sul lavoro. L’artigiana si è rivolta al
Pretore di Ravenna, che ha ritenuto che l’infortunio sia avvenuto in occasione
di lavoro e pertanto ha condannato l’Inail a corrisponderle l’indennità per
inabilità temporanea assoluta. Questa decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale di Ravenna. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza del Tribunale per avere ritenuto sussistente l’occasione
di lavoro, pur mancando un rischio specifico e per non aver tenuto conto della
mancanza di prova di condizioni ambientali tali da favorire la caduta.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 190 del 9 gennaio 2002, Pres.
Spanò, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua
giurisprudenza secondo cui nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti
i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle
macchine, alle persone, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore
assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con
l’unico limite, in quest’ultimo caso, del rischio elettivo. La Corte ha
rilevato che questo principio è stato applicato con riferimento ad una serie di
casi analoghi a quello dell’artigiana Maria Cristina A., ricordando le seguenti
sentenze:
-
Cass. 17 dicembre 1998 n. 12652, che ha ritenuto avvenuto in occasione di
lavoro l’infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui
pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un'anomala fuoriuscita di
acqua dal termosifone rotto ivi istallato;
- Cass. 4 agosto 2000
n. 10298, concernente il caso di un lavoratore scivolato sulle scale mentre si
recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datore di lavoro;
- Cass. 13447/2000
relativa al caso di una pubblica impiegata, addetta al video – terminale, che,
spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro con un faldone da
utilizzare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una
frattura ossea;
- Cass. 8 marzo 2001 n.
3363, concernente la vicenda di un’impiegata che, spostandosi dal monitor del
computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a
rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento
offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi;
- Cass. 13 luglio 2001
n. 9556, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si
recava nella palestra dell’edificio scolastico presso il quale prestava
servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia.