Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

L’AZIENDA DEVE RENDERE NOTI I MOTIVI DELL’ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO DA UNA SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA QUALE IL CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI OBIETTIVITA’ E TRASPARENZA Anche una scelta discrezionale deve essere motivata (Cassazione Sezione Lavoro n. 12897 del 5 settembre 2002, Pres. Mercurio, Rel. Lamorgese).

 

Salvatore B., dipendente delle Poste Italiane S.p.A., ha partecipato nel 1996, insieme ad oltre mille colleghi, ad una selezione per la promozione alla qualifica di quadro. In materia di promozioni il contratto collettivo del 26.11.94 stabiliva all’art. 50 criteri generali e di massima ispirati ai principi di trasparenza e obiettività, nonché lo svolgimento di procedure di accertamento per l’individuazione delle specifiche qualità dei selezionandi, ma non dava indicazioni sulla concreta metodologia da seguire. L’accordo aziendale del 26.10.95 ha demandato all’azienda di stabilire le metodologie di accertamento dei requisiti degli aspiranti. L’azienda, con circolare del 7.11.95, ha stabilito per la copertura dei posti di quadro un accertamento in due fasi: la prima, affidata al dirigente della sede locale, di preselezione del personale nella misura del 120% dei posti da coprire, secondo criteri di massima rappresentati dal titolo di studio, dall’esperienza lavorativa in azienda e fuori, dalla partecipazione a corsi professionali interni ed esterni; la seconda costituita da un colloquio finalizzato all’accertamento dell’idoneità professionale.

Salvatore B. non ha superato la fase di preselezione affidata al dirigente della sede locale. Egli si è rivolto al Pretore di Terni sostenendo che l’azienda si era resa responsabile di violazione dei principi di trasparenza e obiettività, nonché dei criteri di valutazione dettati dal contratto collettivo e chiedendo la condanna della medesima al risarcimento del danno per la mancata promozione alla qualifica di quadro, ovvero in subordine per la perdita di chances. In particolare il lavoratore ha rilevato: che mancava ogni prova di una avvenuta valutazione comparativa dei candidati anche perché le operazioni non erano state verbalizzate; che non risultavano prefissati criteri oggettivi di valutazione né fissati i relativi punteggi; che non risultava avvenuta alcuna valutazione personale di ciascun concorrente; che non erano state indicate per ciascun candidato le ragioni della sottovalutazione; che da tutti gli elementi acquisiti risultava che il direttore regionale aveva operato la selezione sulla base di una sua personale e totalmente soggettiva decisione, in tempi brevissimi, tali da dimostrare che nessuna valutazione era stata in effetti compiuta.

Il Pretore ha respinto la domanda in quanto ha ritenuto che l’azienda abbia rispettato le procedure previste dal contratto.

In grado di appello il Tribunale di Terni ha confermato questa decisione, escludendo che dalla disciplina contrattuale fosse previsto per l’azienda l’obbligo di procedere a redazione di verbali e alla formazione di graduatorie per ogni fase della procedura.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12897 del 5 settembre 2002, Pres. Mercurio, Rel. Lamorgese) ha accolto il ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale sia incorso in vizio di motivazione omettendo di accertare l’effettivo rispetto dei principi di trasparenza e obiettività previsti dal contratto collettivo per ogni fase della procedura; tali principi richiedevano che il soggetto designato alla selezione rendesse note le ragioni della sua scelta, che pur essendo discrezionale, era sottoposta a vincoli predeterminati; è evidente che una procedura che privilegi l’obiettività e la trasparenza esige che siano manifestate all’esterno le motivazioni che sorreggono la scelta della redazione di verbali delle operazioni di selezione e della formazione di graduatorie.

Selezione – ha affermato la Corte – vuol dire vaglio della posizione di ciascun candidato e scelta motivata del candidato preferito; nella specie, l’obbligo di osservare tali precetti si presentava ancor più stringente dal momento che si era voluto che la procedura selettiva rispondesse a requisiti di obiettività e trasparenza; di tutto ciò la sentenza del Tribunale non dà conto, esaurendosi la motivazione in un’astratta considerazione della validità della procedura prefissata, senza alcun riferimento al modo con il quale essa sarebbe stata attuata.