Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA SPETTA ANCHE PER LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA INCLUSE NEL PERIODO DELLA MISSIONE – E’ irrilevante la mancata prestazione di attività lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. D’Angelo).

 

Vincenzo G., dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. addetto al compartimento di Torino, ha partecipato, per disposizione dell’azienda, ad un corso di addestramento professionale, presso il compartimento di Napoli, durato alcune settimane. Egli ha chiesto il pagamento dell’indennità di trasferta per l’intera durata del corso. L’azienda ha escluso il suo diritto a percepirla per le giornate di sabato e domenica incluse nel periodo. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Roma di condannare l’azienda a pagargli l’indennità di trasferta anche per tali giornate.

Il Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Roma. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale di Roma era incorso in errore nel riconoscere l’indennità di trasferta anche per le giornate di sabato e domenica, cadenti nel periodo della trasferta, in quanto in tali giorni non viene prestata attività lavorativa.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. D’Angelo) ha rigettato il ricorso, osservando che il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui il periodo per il quale è dovuta l’indennità coincide con quello della trasferta; a nulla rileva che il lavoratore abbia la possibilità il sabato e la domenica di tornare alla propria abitazione, perché ciò che è rilevante è invece il fatto che, finito il motivo della trasferta, torni a prestare la propria attività lavorativa nel compartimento di appartenenza. Neanche, in questo contesto, può pretendersi – ha affermato la Corte – che il lavoratore provi di essersi trattenuto durante i fine settimana nel luogo della missione, perché costrettovi dalle esigenze di servizio. Ugualmente irrilevante – ha osservato la Corte – è l’altra osservazione che la decisione del Tribunale è contraria al principio del sinallagma contrattuale, perché la indennità di trasferta è del tutto estranea a tale sinallagma.