IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA SPETTA ANCHE PER LE GIORNATE DI SABATO E
DOMENICA INCLUSE NEL PERIODO DELLA MISSIONE – E’ irrilevante la mancata prestazione di
attività lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002,
Pres. Ciciretti, Rel. D’Angelo).
Vincenzo G., dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. addetto al
compartimento di Torino, ha partecipato, per disposizione dell’azienda, ad un
corso di addestramento professionale, presso il compartimento di Napoli, durato
alcune settimane. Egli ha chiesto il pagamento dell’indennità di trasferta per
l’intera durata del corso. L’azienda ha escluso il suo diritto a percepirla per
le giornate di sabato e domenica incluse nel periodo. Il lavoratore ha chiesto
al Pretore di Roma di condannare l’azienda a pagargli l’indennità di trasferta
anche per tali giornate.
Il Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata
in grado di appello dal Tribunale di Roma. La società ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che il Tribunale di Roma era incorso in errore nel
riconoscere l’indennità di trasferta anche per le giornate di sabato e
domenica, cadenti nel periodo della trasferta, in quanto in tali giorni non
viene prestata attività lavorativa.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002, Pres.
Ciciretti, Rel. D’Angelo) ha rigettato il ricorso, osservando che il Tribunale
ha correttamente applicato il principio secondo cui il periodo per il quale è
dovuta l’indennità coincide con quello della trasferta; a nulla rileva che il
lavoratore abbia la possibilità il sabato e la domenica di tornare alla propria
abitazione, perché ciò che è rilevante è invece il fatto che, finito il motivo della
trasferta, torni a prestare la propria attività lavorativa nel compartimento di
appartenenza. Neanche, in questo contesto, può pretendersi – ha affermato la
Corte – che il lavoratore provi di essersi trattenuto durante i fine settimana
nel luogo della missione, perché costrettovi dalle esigenze di servizio.
Ugualmente irrilevante – ha osservato la Corte – è l’altra osservazione che la
decisione del Tribunale è contraria al principio del sinallagma contrattuale,
perché la indennità di trasferta è del tutto estranea a tale sinallagma.