Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ HANNO DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO SE L’AZIENDA EFFETTUA ENTRO L’ANNO NUOVE ASSUNZIONI,
ANCHE CON CONTRATTI A TERMINE, SENZA RICONOSCERE IL LORO DIRITTO ALLA
PRECEDENZA – In base all’art. 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14233 del 5 ottobre 2002, Pres. Trezza, Rel.
Picone).
I lavoratori collocati in
mobilità hanno diritto di precedenza nell’assunzione da parte dell’azienda che
li ha licenziati, ove questa assuma personale entro un anno: lo dispone l’art.
8 della legge n. 223 del 1991 che fa riferimento all’art. 15 della legge 29
aprile 1949 n. 264.
Luigi M. e Giacomo M.,
dipendenti della S.p.A. Industrie Magneti Marelli, sono stati collocati in
mobilità il 30 dicembre 1993. L’azienda li ha poco dopo riassunti con contratto
a termine della durata di sette mesi scaduto il 30 dicembre 1994. Subito dopo,
nello stesso mese di dicembre del 1994, l’azienda ha assunto altri lavoratori
con contratto a termine. Luigi M. e Giacomo M. si sono rivolti al Pretore di
Vasto sostenendo che l’azienda avrebbe dovuto dare loro la precedenza nelle
assunzioni eseguite nel dicembre del 1994 e chiedendo la condanna della ex
datrice di lavoro alla ricostituzione del rapporto di lavoro ovvero al
risarcimento del danno. La Marelli si è difesa sostenendo, tra l’altro, che
l’art. 8 della legge n. 223 del 1991 concerne esclusivamente il procedimento
amministrativo di avviamento al lavoro senza attribuire diritti soggettivi ai
lavoratori interessati e che le lettere di assunzione emesse nel dicembre 1994
prevedevano l’inizio del rapporto di lavoro nell’anno successivo. Il Pretore ha
dato ragione all’azienda e la sua decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale di Vasto. I lavoratori hanno proposto ricorso per
cassazione sostenendo di avere un vero e proprio diritto soggettivo alla
precedenza nelle assunzioni eseguite nel periodo di un anno successivo al loro
collocamento in mobilità.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 14233 del 5 ottobre 2002, Pres. Trezza, Rel. Picone) ha accolto il
ricorso affermando che l’art. 8 della legge n. 223 del 1991 attribuisce ai
lavoratori collocati in mobilità un vero e proprio diritto soggettivo alla
precedenza nelle assunzioni; peraltro – ha precisato la Corte – i lavoratori
cui sia stata negata la precedenza non possono ottenere dal giudice una
pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, ma soltanto la condanna
dell’azienda al risarcimento del danno. La Corte ha inoltre affermato che il diritto
alla precedenza sorge anche quando le nuove assunzioni operate dall’azienda
siano effettuate con contratti a termine e prevedano l’effettivo inizio della
prestazione lavorativa in un momento successivo.