Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
La riclassificazione è lecita, ma non può comportare l’impiego di un lavoratore con mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte – L.’art. 2103 cod. civ. si applica anche ai contratti collettivi
Anche in occasione di una riclassificazione del personale un contratto collettivo non può legittimamente stabilire che il lavoratore sia impiegato con mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte. E’ invece lecito che la riclassificazione comporti la collocazione in un medesimo livello di qualifiche in precedenza collocate a livelli diversi (Cassazione Sezione Lavoro n. 12821 del 3 settembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Amoroso).