Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL DIRIGENTE INDUSTRIALE CHE SI SIA RIVOLTO AL COLLEGIO
ARBITRALE, PER OTTENERE L’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE PER LICENZIAMENTO
INGIUSTIFICATO, NON PUO’, IN CASO DI DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL
RICORSO, RIVOLGERSI AL GIUDICE DEL LAVORO – Si determina
una situazione di incompatibilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 4566 del 28
marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. Putaturo Donati Viscido).
Il contratto collettivo per
i dirigenti di aziende industriali prevede che, in caso di licenziamento
ingiustificato, il dirigente possa rivolgersi a un collegio arbitrale designato
dalle organizzazioni sindacali per ottenere che sia disposto a carico
dell’azienda il pagamento di un’indennità supplementare.
Flavio C., dirigente,
licenziato dalla S.r.l. Certottica, ha chiesto la convocazione del collegio arbitrale
per ottenere l’indennità supplementare, sostenendo l’ingiustificatezza del
licenziamento. Il collegio si è regolarmente formato. L’azienda ha accettato il
contraddittorio. Dopo una serie di riunioni, il collegio ha emesso un lodo con
il quale ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso perché non era stato
proposto nel termine, previsto dal contratto collettivo, di trenta giorni dalla
comunicazione del licenziamento. Flavio C. si è allora rivolto al Pretore di
Venezia chiedendo la condanna dell’azienda al pagamento dell’indennità
supplementare. La società si è difesa eccependo l’improponibilità della domanda
per essere stato già pronunciato un lodo irrituale che aveva dichiarato
irricevibile il ricorso. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale
di Venezia, hanno dichiarato inammissibile la domanda.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 4566 del 28 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. Putaturo Donati Viscido)
ha rigettato il ricorso proposto da Flavio C. Il dirigente di azienda
industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16
maggio 1985, concretante una clausola compromissoria per arbitrato irrituale,
abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la
controparte – ha affermato la Corte – non può (salvo che il collegio si sia
dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il
procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il
relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la
medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire
unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti
incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una
volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento
arbitrale.