Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL PATTO DI PROVA E’ NULLO SE IL LAVORATORE RESTITUISCE LA LETTERA DI ASSUNZIONE CON LA SUA SOTTOSCRIZIONE IL GIORNO DOPO AVERE COMINCIATO A LAVORAREEntrambe le parti devono firmare prima dell’inizio del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 11122 del 26 luglio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Figurelli).

 

Annalisa V. è stata assunta nel gennaio del 1998 come impiegata alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. Il 12 gennaio, giorno di inizio dell’attività lavorativa, l’ufficio del personale le ha consegnato una lettera di assunzione in pari data, che prevedeva un patto di prova di tre mesi, chiedendole di restituirla firmata per accettazione. L’impiegata ha cominciato a lavorare il giorno stesso, ma ha restituito la lettera soltanto il giorno dopo, con la sua firma accompagnata dalla indicazione della data del 13 gennaio 1998. Nel successivo mese di febbraio la Banca le ha comunicato la risoluzione del rapporto, per esito non positivo della prova.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Torino, sostenendo, tra l’altro, che il patto di prova non poteva ritenersi valido, poiché ella lo aveva sottoscritto dopo l’inizio dell’attività lavorativa. Il Pretore ha dichiarato nulla la risoluzione del rapporto ed ha condannato la banca a risarcire alla lavoratrice il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovutale dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
In grado di appello il Tribunale di Torino ha confermato la decisione del Pretore, affermando che, in base all’art. 2096 cod. civ., il patto di prova deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell’inizio del lavoro. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la lavoratrice aveva tenuto un comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11122 del 26 luglio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Figurelli) ha rigettato il ricorso.

E’ stato accertato in fatto – ha osservato la Corte – che, secondo quanto ammesso dalla stessa Banca, il giorno 12 gennaio 1998 Annalisa V. prese servizio presso gli uffici di Torino ed il direttore della Funzione sviluppo del personale le consegnò in quella occasione la lettera di assunzione, illustrandogliene il contenuto ed invitandola a restituirla dopo averla sottoscritta; Annalisa V. iniziò a svolgere la sua attività quel giorno e solo il giorno successivo restituì la lettera debitamente firmata, con indicata accanto la data del 13 gennaio 1998, all’addetto all’ufficio Sviluppo personale; era, dunque, evidente che solo in un momento successivo all’inizio del rapporto era avvenuta la sottoscrizione da parte della lavoratrice del patto che ne prevedeva l’assunzione con espletamento di un periodo di prova di tre mesi.

Correttamente il Tribunale – ha affermato la Corte – non ha attribuito rilevanza al fatto che Annalisa V. fosse a conoscenza dell’esistenza del patto ed avesse manifestato il suo consenso orale; ed altrettanto correttamente si è affermato che un patto di prova, pur se stipulato per iscritto, che sia di data successiva all’inizio del rapporto di lavoro, è da presumersi pattuito in frode alla legge e perciò nullo e, in quanto tale, come non apposto al contratto di lavoro.

Non è condivisibile – ha rilevato la Corte – l’affermazione della Banca appellante secondo cui ingiustamente ricadrebbe su di essa la responsabilità per non aver preteso la sottoscrizione del patto di prova all’atto dell’assunzione; nel caso di specie non si tratta infatti di addebitare ad una delle parti le conseguenze dipendenti dalla violazione di una norma contrattuale, bensì di far discendere dalla mancata previsione del patto di prova, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, le conseguenze derivanti dall’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fra cui quella che esclude la libera recedibilità da parte del datore di lavoro.