Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
In caso di procedimento disciplinare, il lavoratore che
fornisce giustificazioni scritte può chiedere anche di essere ascoltato per
difendersi oralmente – La richiesta di convocazione può essere disattesa se
risulta meramente dilatoria.
In caso di procedimento
disciplinare, l’art. 7 non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo
di convocazione del dipendente per l'audizione orale ma solo l'obbligo di
consentire al lavoratore, nel termine di cinque giorni dalla contestazione
dell'addebito, il pieno esercizio del suo diritto di difesa con le modalità
ritenute dallo stesso più opportune, e che possono concretizzarsi nelle sole
giustificazioni scritte o in giustificazioni accompagnate dalla richiesta di
essere sentito anche oralmente (soltanto di persona o pure alla presenza di un
sindacalista dell'organizzazione cui ha aderito o ha conferito mandato). In
questo ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a dar seguito alla richiesta
allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa e non sia stato
possibile soddisfare altrimenti tali esigenze. Il datore di lavoro è invece
esentato da ogni obbligo al riguardo quando, invece, la richiesta appaia
dettata da fini meramente dilatori, sia stata avanzata in modo equivoco,
assolutamente generico o immotivato, ed allorquando, infine, anche dalla
condotta tenuta dal lavoratore, emerga che la sua difesa si è già esercitata
esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro
compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative
circostanze. Incombe al giudice di merito - attraverso una valutazione delle
specifiche modalità dei fatti di causa ed un compiuto esame dei comportamenti
delle parti - stabilire, anche in ragione dei principi di correttezza e buona
fede, se nella singola fattispecie sottoposta al suo esame si sia, o no
verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato
(Cassazione Sezione Lavoro n. 4187 del 23 marzo 2002, Pres. Genghini, Rel.
Vidiri).