Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

In caso di procedimento disciplinare, il lavoratore che fornisce giustificazioni scritte può chiedere anche di essere ascoltato per difendersi oralmente – La richiesta di convocazione può essere disattesa se risulta meramente dilatoria.

 

In caso di procedimento disciplinare, l’art. 7 non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale ma solo l'obbligo di consentire al lavoratore, nel termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, il pieno esercizio del suo diritto di difesa con le modalità ritenute dallo stesso più opportune, e che possono concretizzarsi nelle sole giustificazioni scritte o in giustificazioni accompagnate dalla richiesta di essere sentito anche oralmente (soltanto di persona o pure alla presenza di un sindacalista dell'organizzazione cui ha aderito o ha conferito mandato). In questo ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a dar seguito alla richiesta allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa e non sia stato possibile soddisfare altrimenti tali esigenze. Il datore di lavoro è invece esentato da ogni obbligo al riguardo quando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori, sia stata avanzata in modo equivoco, assolutamente generico o immotivato, ed allorquando, infine, anche dalla condotta tenuta dal lavoratore, emerga che la sua difesa si è già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze. Incombe al giudice di merito - attraverso una valutazione delle specifiche modalità dei fatti di causa ed un compiuto esame dei comportamenti delle parti - stabilire, anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede, se nella singola fattispecie sottoposta al suo esame si sia, o no verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato (Cassazione Sezione Lavoro n. 4187 del 23 marzo 2002, Pres. Genghini, Rel. Vidiri).