Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

In caso di cambiamento di mansioni, la dequalificazione può verificarsi anche quando i nuovi compiti rientrino tra quelli propri del livello di inquadramento – Deve essere rispettata la professionalità acquisita.

 

La dequalificazione del lavoratore, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. si può verificare anche quando l’impresa, modificando le sue mansioni, gliene assegna altre proprie del suo livello di inquadramento. Il divieto di variazioni in peius opera quando al lavoratore, pur restando inalterata la sua collocazione nell’organizzazione gerarchica dell’impresa e la sua retribuzione, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto all’inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale.

E’ consentito affermare che nuove mansioni siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anche di arricchire, il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenza e di esperienze (Cassazione Sezione Lavoro n. 14150 del 2 ottobre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. Picone).