Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
In caso di cambiamento di mansioni, la dequalificazione può verificarsi anche quando i nuovi compiti rientrino tra quelli propri del livello di inquadramento – Deve essere rispettata la professionalità acquisita.
La dequalificazione del
lavoratore, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. si può verificare anche
quando l’impresa, modificando le sue mansioni, gliene assegna altre proprie del
suo livello di inquadramento. Il divieto di variazioni in peius opera
quando al lavoratore, pur restando inalterata la sua collocazione
nell’organizzazione gerarchica dell’impresa e la sua retribuzione, siano
assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine
circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto
all’inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni
siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il
livello professionale acquisito e garantendo l’accrescimento delle sue capacità
professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale.
E’ consentito affermare
che nuove mansioni siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto
ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel
senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anche di
arricchire, il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una
prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del
proprio bagaglio di conoscenza e di esperienze (Cassazione Sezione Lavoro n.
14150 del 2 ottobre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. Picone).