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IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO DEVE ESSERE REINTEGRATO NEL POSTO OCCUPATO AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTOAnche se nel frattempo sia stato sostituito da altro dipendente (Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 14142 del 2 ottobre 2002).
        

Ciro C. ed altri dipendenti della S.p.A. Fiat Auto addetti all’unità produttiva “enti centrali” di Arese hanno ottenuto dal Pretore di Milano, nel novembre del 1996 l’annullamento di un licenziamento loro intimato nel dicembre 1995, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 St. Lav. L’azienda li ha reintegrati in Arese, ma non presso l’unità “enti centrali”, dove essi erano stati sostituiti da altri dipendenti, bensì nelle unità produttive “carrozzeria” e “meccaniche”, i cui addetti sono stati poco dopo collocati in regime di solidarietà e quindi in cassa integrazione, sorte che non è toccata agli addetti all’unità “enti centrali”.

Avendo subito una perdita economica per effetto della mancata reintegrazione presso l’unità “entri centrali” presso la quale lavoravano al momento del licenziamento, essi si sono rivolti nuovamente al Pretore di Milano chiedendo la condanna dell’azienda al pagamento delle differenze non percepite. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Milano, hanno dato ragione ai lavoratori, in quanto hanno ritenuto che l’azienda non abbia correttamente eseguito l’ordine giudiziale di reintegrazione emesso nel novembre del 1996 e che l’avvenuta sostituzione dei dipendenti illegittimamente licenziati non giustificasse la loro destinazione, dopo l’annullamento del recesso, ad altra unità.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 14142 del 2 ottobre 2002) ha rigettato il ricorso dell’azienda, richiamando i principi della sua giurisprudenza secondo cui l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie. Il trasferimento del lavoratore reintegrato ad altra unità produttiva -ha osservato la Corte- è possibile, in base all’art. 2103 cod. civ. in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientra tuttavia la sostituzione del lavoratore illegittimamente licenziato con altro, sostituzione che deve ritenersi provvisoria e condizionata al definitivo rigetto, in sede giudiziaria, dell’impugnativa del licenziamento; pertanto il sopravvenuto ordine di reintegrazione in base all’art. 18 St. Lav. impone al datore di lavoro, quali che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente occupato.