Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO DEVE ESSERE
REINTEGRATO NEL POSTO OCCUPATO AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO – Anche se nel frattempo sia stato
sostituito da altro dipendente (Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 14142
del 2 ottobre 2002).
Ciro C. ed altri
dipendenti della S.p.A. Fiat Auto addetti all’unità produttiva “enti centrali”
di Arese hanno ottenuto dal Pretore di Milano, nel novembre del 1996
l’annullamento di un licenziamento loro intimato nel dicembre 1995, con ordine
di reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 St. Lav. L’azienda li
ha reintegrati in Arese, ma non presso l’unità “enti centrali”, dove essi erano
stati sostituiti da altri dipendenti, bensì nelle unità produttive
“carrozzeria” e “meccaniche”, i cui addetti sono stati poco dopo collocati in
regime di solidarietà e quindi in cassa integrazione, sorte che non è toccata
agli addetti all’unità “enti centrali”.
Avendo subito una perdita
economica per effetto della mancata reintegrazione presso l’unità “entri
centrali” presso la quale lavoravano al momento del licenziamento, essi si sono
rivolti nuovamente al Pretore di Milano chiedendo la condanna dell’azienda al
pagamento delle differenze non percepite. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Milano, hanno dato ragione ai lavoratori, in quanto hanno
ritenuto che l’azienda non abbia correttamente eseguito l’ordine giudiziale di
reintegrazione emesso nel novembre del 1996 e che l’avvenuta sostituzione dei
dipendenti illegittimamente licenziati non giustificasse la loro destinazione,
dopo l’annullamento del recesso, ad altra unità.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro, sentenza n. 14142 del 2 ottobre 2002) ha rigettato il ricorso
dell’azienda, richiamando i principi della sua giurisprudenza secondo cui
l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di reintegrazione
implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente
licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e
nelle mansioni originarie. Il trasferimento del lavoratore reintegrato ad altra
unità produttiva -ha osservato la Corte- è possibile, in base all’art. 2103
cod. civ. in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e
produttive, tra le quali non rientra tuttavia la sostituzione del lavoratore
illegittimamente licenziato con altro, sostituzione che deve ritenersi
provvisoria e condizionata al definitivo rigetto, in sede giudiziaria,
dell’impugnativa del licenziamento; pertanto il sopravvenuto ordine di
reintegrazione in base all’art. 18 St. Lav. impone al datore di lavoro, quali
che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il
licenziato nello stesso posto precedentemente occupato.