Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

LA RINUNZIA AI PROPRI DIRITTI FATTA DAL LAVORATORE IN CORSO DI CAUSA PUO’ ESSERE INVALIDATA CON IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI SEI MESIPurché non sia stata sottoscritta una conciliazione (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).

 

Vincenzo C., dipendente del Banco di Napoli, con qualifica di capo ufficio, ha promosso nell’ottobre del 1992 un giudizio nei confronti del datore di lavoro, davanti al Pretore di Napoli, per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello retributivo di “quadro”, in considerazione delle mansioni svolte. In corso di causa, nel luglio del 1997, egli ha aderito ad una proposta di esodo anticipato e contestualmente ha inviato al Banco un atto di rinuncia al diritto fatto valere e all’azione.
Successivamente, con atto del 13 ottobre 1997, egli ha impugnato la rinuncia, continuando il giudizio. Il Banco ha eccepito la validità dell’avvenuta rinuncia, mentre il dipendente ha invocato l’art. 2113 cod. civ., secondo cui le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal lavoratore con atto scritto, che deve essere comunicato all’azienda entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono avvenute in un momento successivo.

Il Pretore ha dato ragione al Banco, rigettando la domanda. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Napoli, il quale ha ritenuto che l’impugnazione in base all’art. 2113 cod. civ. non sia esperibile nel caso in cui il lavoratore abbia azionato il suo diritto in giudizio. Vincenzo C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 2113 cod. civ.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha accolto il ricorso. La tesi che art. 2113 cod. civ. non si applichi ai lavoratori che abbiano già intrapreso l’azione giudiziale – ha affermato la Corte – è infondata, in quanto la posizione di soggezione del prestatore di lavoro non viene meno per il fatto che abbia azionato un diritto e non esclude, malgrado egli sia assistito da un legale, che subisca pressioni che lo inducano ad una transazione o ad una rinuncia a lui sfavorevole; a conferma di ciò sta il 4° comma dell’art. 2113 cod. civ., che esclude l’impugnabilità della rinuncia o transazione solo se abbia il carattere della conciliazione giudiziale o sindacale.