Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
LA RINUNZIA AI PROPRI DIRITTI FATTA DAL LAVORATORE IN
CORSO DI CAUSA PUO’ ESSERE INVALIDATA CON IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI SEI MESI – Purché non sia stata sottoscritta una
conciliazione (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli,
Rel. Figurelli).
Vincenzo C., dipendente
del Banco di Napoli, con qualifica di capo ufficio, ha promosso nell’ottobre
del 1992 un giudizio nei confronti del datore di lavoro, davanti al Pretore di
Napoli, per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel
livello retributivo di “quadro”, in considerazione delle mansioni svolte. In
corso di causa, nel luglio del 1997, egli ha aderito ad una proposta di esodo
anticipato e contestualmente ha inviato al Banco un atto di rinuncia al diritto
fatto valere e all’azione.
Successivamente, con atto del 13 ottobre 1997, egli ha impugnato la
rinuncia, continuando il giudizio. Il Banco ha eccepito la validità
dell’avvenuta rinuncia, mentre il dipendente ha invocato l’art. 2113 cod. civ.,
secondo cui le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere
invalidate dal lavoratore con atto scritto, che deve essere comunicato
all’azienda entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, o dalla data
della rinuncia o della transazione, se queste sono avvenute in un momento
successivo.
Il Pretore ha dato
ragione al Banco, rigettando la domanda. Questa decisione è stata confermata,
in grado di appello, dal Tribunale di Napoli, il quale ha ritenuto che
l’impugnazione in base all’art. 2113 cod. civ. non sia esperibile nel caso in
cui il lavoratore abbia azionato il suo diritto in giudizio. Vincenzo C. ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza di secondo grado per
violazione dell’art. 2113 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha accolto il ricorso. La tesi che art. 2113 cod. civ. non si applichi ai lavoratori che abbiano già intrapreso l’azione giudiziale – ha affermato la Corte – è infondata, in quanto la posizione di soggezione del prestatore di lavoro non viene meno per il fatto che abbia azionato un diritto e non esclude, malgrado egli sia assistito da un legale, che subisca pressioni che lo inducano ad una transazione o ad una rinuncia a lui sfavorevole; a conferma di ciò sta il 4° comma dell’art. 2113 cod. civ., che esclude l’impugnabilità della rinuncia o transazione solo se abbia il carattere della conciliazione giudiziale o sindacale.