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NEL CASO CHE TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E LA
REINTEGRAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE SIANO TRASCORSI VARI ANNI, IL RISARCIMENTO
SPETTANTE AL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE COMMISURATO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA
PER L’INTERO PERIODO, SE RISULTA CHE NON SI SIA ATTIVATO PER REPERIRE UN’ALTRA
OCCUPAZIONE – Perché il suo comportamento
negligente può aver concorso a produrre il danno (Cassazione Sezione Lavoro n.
3905 del 16 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Di Lella).
Enrico G., dipendente
della Banca Antoniana di Padova e Trieste, con mansioni di guardiano e
ausiliario, è stato colpito nel luglio 1984 da mandato di arresto emesso dal
Tribunale di Venezia per il reato di tentata estorsione ed ha ottenuto nel
settembre 1984 la libertà provvisoria. La Banca, dopo averlo sospeso dal
servizio per motivi cautelari lo ha licenziato nel novembre del 1984
sostenendo, tra l’altro, di non poterlo utilizzare nelle mansioni di guardiano,
che presuppongono un rapporto fiduciario, in seguito alla situazione
determinatasi per il processo penale. Il lavoratore ha contestato, con lettera
raccomandata la legittimità del licenziamento. Nel marzo del 1993 egli è stato
assolto dal Tribunale di Venezia per non aver commesso il fatto. Nel maggio
dello stesso anno egli ha chiesto al Pretore di Padova di annullare il
licenziamento, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di
condannare la Banca al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione
dovutagli dal giorno del licenziamento, nonché al versamento dei contributi
previdenziali. Egli ha sostenuto, tra l’altro, che il licenziamento avrebbe
dovuto essere evitato, in quanto l’art. 31 del contratto collettivo di
categoria consentiva al datore di lavoro soltanto di disporre, per motivi
cautelari, l’allontanamento dal servizio del dipendente sottoposto a processo
penale, fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile, corrispondendogli
l’intero trattamento economico. Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto ha
ritenuto che il licenziamento fosse giustificato dalla impossibilità per la
Banca di adibire il lavoratore a mansioni di guardiano in pendenza di un
processo penale. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Padova, che con sentenza del settembre 1998, ha annullato il
licenziamento, in quanto ha ritenuto che esso non fosse consentito dal
contratto collettivo e che la Banca avrebbe potuto evitare l’inconveniente da
essa lamentato sospendendo il dipendente dal servizio e corrispondendogli la
retribuzione. Il Tribunale ha però limitato il risarcimento del danno dovuto al
lavoratore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, pur essendo decorsi, dalla
data del licenziamento, 14 anni. Questa limitazione è stata motivata con il
rilievo che il dipendente, dopo il licenziamento, si era in un primo tempo
iscritto nelle liste di collocamento, ma non aveva poi rinnovato l’iscrizione,
contribuendo alla determinazione del danno, che avrebbe potuto evitare con un
modesto impegno di diligenza. Contro questa decisione entrambe le parti hanno
proposto ricorso per cassazione. La Banca l’ha censurata per erronea
interpretazione del contratto collettivo, mentre il lavoratore ha sostenuto che
il Tribunale avrebbe dovuto commisurare il risarcimento del danno alla
retribuzione relativa all’intero periodo intercorso dal licenziamento alla
sentenza e che comunque avrebbe dovuto condannare l’azienda al pagamento dei
contributi previdenziali.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 3905 del 16 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Di Lella) ha rigettato
il ricorso della Banca in quanto ha ritenuto che il Tribunale non sia incorso
in errori nell’interpretazione del contratto collettivo ed abbia adeguatamente
motivato la sua decisione. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il ricorso
del lavoratore nella parte concernente la determinazione del risarcimento
affermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione del
comportamento del lavoratore, dopo il licenziamento, in termini di sostanziale
negligenza, per il mancato rinnovo dell’iscrizione al collocamento, essendo
agevolmente reperibile sul mercato del lavoro un’occupazione con mansioni
ausiliarie. La Corte ha invece accolto il ricorso del lavoratore, nella parte
concernente la mancata condanna al pagamento dei contributi previdenziali.
In caso di licenziamento
illegittimo ai sensi dell'art 18 St. Lav – ha affermato la Cassazione – il
lavoratore ha diritto ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento
dei contributi previdenziali (condanna accessoria rispetto a quella al
risarcimento del danno, ed analogamente giustificata dalla continuità del
rapporto); l'obbligo del versamento contributivo è comunque collegato e
connesso all'obbligo retributivo, la cui sussistenza, va individuata con riferimento
al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria.
Nel caso di specie,
poiché il danno è stato individuato in una indennità pari a dodici mensilità
della ultima retribuzione – ha concluso la Corte – la Banca convenuta va
condannata al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
relazione all’importo corrispondente alle suddette retribuzioni.