Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

NEL CASO CHE TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E LA REINTEGRAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE SIANO TRASCORSI VARI ANNI, IL RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE COMMISURATO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER L’INTERO PERIODO, SE RISULTA CHE NON SI SIA ATTIVATO PER REPERIRE UN’ALTRA OCCUPAZIONEPerché il suo comportamento negligente può aver concorso a produrre il danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 3905 del 16 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Di Lella).

 

Enrico G., dipendente della Banca Antoniana di Padova e Trieste, con mansioni di guardiano e ausiliario, è stato colpito nel luglio 1984 da mandato di arresto emesso dal Tribunale di Venezia per il reato di tentata estorsione ed ha ottenuto nel settembre 1984 la libertà provvisoria. La Banca, dopo averlo sospeso dal servizio per motivi cautelari lo ha licenziato nel novembre del 1984 sostenendo, tra l’altro, di non poterlo utilizzare nelle mansioni di guardiano, che presuppongono un rapporto fiduciario, in seguito alla situazione determinatasi per il processo penale. Il lavoratore ha contestato, con lettera raccomandata la legittimità del licenziamento. Nel marzo del 1993 egli è stato assolto dal Tribunale di Venezia per non aver commesso il fatto. Nel maggio dello stesso anno egli ha chiesto al Pretore di Padova di annullare il licenziamento, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare la Banca al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione dovutagli dal giorno del licenziamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali. Egli ha sostenuto, tra l’altro, che il licenziamento avrebbe dovuto essere evitato, in quanto l’art. 31 del contratto collettivo di categoria consentiva al datore di lavoro soltanto di disporre, per motivi cautelari, l’allontanamento dal servizio del dipendente sottoposto a processo penale, fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile, corrispondendogli l’intero trattamento economico. Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che il licenziamento fosse giustificato dalla impossibilità per la Banca di adibire il lavoratore a mansioni di guardiano in pendenza di un processo penale. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Padova, che con sentenza del settembre 1998, ha annullato il licenziamento, in quanto ha ritenuto che esso non fosse consentito dal contratto collettivo e che la Banca avrebbe potuto evitare l’inconveniente da essa lamentato sospendendo il dipendente dal servizio e corrispondendogli la retribuzione. Il Tribunale ha però limitato il risarcimento del danno dovuto al lavoratore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, pur essendo decorsi, dalla data del licenziamento, 14 anni. Questa limitazione è stata motivata con il rilievo che il dipendente, dopo il licenziamento, si era in un primo tempo iscritto nelle liste di collocamento, ma non aveva poi rinnovato l’iscrizione, contribuendo alla determinazione del danno, che avrebbe potuto evitare con un modesto impegno di diligenza. Contro questa decisione entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione. La Banca l’ha censurata per erronea interpretazione del contratto collettivo, mentre il lavoratore ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto commisurare il risarcimento del danno alla retribuzione relativa all’intero periodo intercorso dal licenziamento alla sentenza e che comunque avrebbe dovuto condannare l’azienda al pagamento dei contributi previdenziali.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3905 del 16 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso della Banca in quanto ha ritenuto che il Tribunale non sia incorso in errori nell’interpretazione del contratto collettivo ed abbia adeguatamente motivato la sua decisione. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il ricorso del lavoratore nella parte concernente la determinazione del risarcimento affermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione del comportamento del lavoratore, dopo il licenziamento, in termini di sostanziale negligenza, per il mancato rinnovo dell’iscrizione al collocamento, essendo agevolmente reperibile sul mercato del lavoro un’occupazione con mansioni ausiliarie. La Corte ha invece accolto il ricorso del lavoratore, nella parte concernente la mancata condanna al pagamento dei contributi previdenziali.

In caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art 18 St. Lav – ha affermato la Cassazione – il lavoratore ha diritto ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali (condanna accessoria rispetto a quella al risarcimento del danno, ed analogamente giustificata dalla continuità del rapporto); l'obbligo del versamento contributivo è comunque collegato e connesso all'obbligo retributivo, la cui sussistenza, va individuata con riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria.

Nel caso di specie, poiché il danno è stato individuato in una indennità pari a dodici mensilità della ultima retribuzione – ha concluso la Corte – la Banca convenuta va condannata al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione all’importo corrispondente alle suddette retribuzioni.