Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL LICENZIAMENTO COMUNICATO ORALMENTE E’ INEFFICACE E NON
PUO’ ESSERE CONVALIDATO CON UNA LETTERA SUCCESSIVA – Il dipendente, quando non si applica l’art. 18 St. Lav.,
ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 13543 del 16 settembre 2002, Pres. Sciarelli,
Rel. Cataldi).
Michelina V., dipendente
della società in nome collettivo T.L.M., azienda con meno di 16 dipendenti, è
stata licenziata con comunicazione orale il 4 agosto 1994. Il 9 agosto
successivo la società le ha inviato una lettera comunicandole “il licenziamento
presso la scrivente dal 4 agosto 1994”. La lavoratrice ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Lucera sostenendo che esso doveva ritenersi
inefficace in base all’art. 2 della legge n. 604/66 perché non comunicato in
forma scritta. Ella ha chiesto la condanna dell’azienda a corrisponderle la
retribuzione dovutale con effetto dal 4 agosto 1994. L’azienda si è difesa sostenendo
di avere comunicato per iscritto il licenziamento con la lettera del 9 agosto
1994. Il Pretore ha accolto le domande della lavoratrice dichiarando inefficace
il licenziamento e condannando l’azienda a pagarle, a titolo di
risarcimento del danno, la retribuzione con effetto dal 4 agosto 1994. La sua
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Lucera, il
quale ha ritenuto che con la lettera del 9 agosto 1994 l’azienda abbia
confermato il licenziamento orale intimato il 4 agosto precedente ed ha
pertanto applicato l’art. 1423 cod. civ. secondo cui un atto nullo con può
essere convalidato. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando il
Tribunale per avere erroneamente interpretato la lettera del 9 agosto 1994 ed
anche per avere attribuito alla lavoratrice la retribuzione con effetto dalla
data del 4 agosto 1994, pur essendo inapplicabile in materia l’art. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 13543 del 16 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi) ha
rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente interpretato la lettera del 9 agosto 1994 come diretta a
convalidare il licenziamento comunicato verbalmente cinque giorni prima. La
Corte, per quanto concerne le conseguenze del licenziamento, ha ricordato il
suo orientamento secondo cui, nell’ipotesi di recesso viziato nella forma,
quando sia inapplicabile l’art. 18 St. Lav., il lavoratore, in mancanza delle
prestazioni lavorative non può aver diritto alla retribuzione, ma al
risarcimento del danno, presumibilmente commisurato alle mancate retribuzioni;
il datore di lavoro può ottenere una riduzione dell’importo, ove dimostri che
il licenziato abbia lavorato altrove percependo la retribuzione.