Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL LICENZIAMENTO COMUNICATO ORALMENTE E’ INEFFICACE E NON PUO’ ESSERE CONVALIDATO CON UNA LETTERA SUCCESSIVAIl dipendente, quando non si applica l’art. 18 St. Lav., ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 13543 del 16 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi).

 

Michelina V., dipendente della società in nome collettivo T.L.M., azienda con meno di 16 dipendenti, è stata licenziata con comunicazione orale il 4 agosto 1994. Il 9 agosto successivo la società le ha inviato una lettera comunicandole “il licenziamento presso la scrivente dal 4 agosto 1994”. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Lucera sostenendo che esso doveva ritenersi inefficace in base all’art. 2 della legge n. 604/66 perché non comunicato in forma scritta. Ella ha chiesto la condanna dell’azienda a corrisponderle la retribuzione dovutale con effetto dal 4 agosto 1994. L’azienda si è difesa sostenendo di avere comunicato per iscritto il licenziamento con la lettera del 9 agosto 1994. Il Pretore ha accolto le domande della lavoratrice dichiarando inefficace il licenziamento e condannando l’azienda  a pagarle, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione con effetto dal 4 agosto 1994. La sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Lucera, il quale ha ritenuto che con la lettera del 9 agosto 1994 l’azienda abbia confermato il licenziamento orale intimato il 4 agosto precedente ed ha pertanto applicato l’art. 1423 cod. civ. secondo cui un atto nullo con può essere convalidato. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando il Tribunale per avere erroneamente interpretato la lettera del 9 agosto 1994 ed anche per avere attribuito alla lavoratrice la retribuzione con effetto dalla data del 4 agosto 1994, pur essendo inapplicabile in materia l’art. 18 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13543 del 16 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente interpretato la lettera del 9 agosto 1994 come diretta a convalidare il licenziamento comunicato verbalmente cinque giorni prima. La Corte, per quanto concerne le conseguenze del licenziamento, ha ricordato il suo orientamento secondo cui, nell’ipotesi di recesso viziato nella forma, quando sia inapplicabile l’art. 18 St. Lav., il lavoratore, in mancanza delle prestazioni lavorative non può aver diritto alla retribuzione, ma al risarcimento del danno, presumibilmente commisurato alle mancate retribuzioni; il datore di lavoro può ottenere una riduzione dell’importo, ove dimostri che il licenziato abbia lavorato altrove percependo la retribuzione.