Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DI UN FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA NON POSSONO ESSERE DESTINATE DALL’AZIENDA AD ALTRI SCOPIIn caso di storno, i dipendenti possono ottenere dal giudice il ripristino della situazione patrimoniale (Sezione Lavoro n. 3630 del 13 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. La Terza).

 

Il Mediocredito Fondiario, società per azioni, ha istituito per i suoi dipendenti un Fondo Integrativo Pensioni alimentato sia dalla dotazione iniziale che dai contributi versati dai dipendenti e dallo stesso istituto di credito, nonché dal reddito degli investimenti. Il fondo non è dotato di personalità giuridica e viene gestito dal consiglio di amministrazione del Mediocredito, che ogni anno dà conto della consistenza del Fondo e della collocazione delle sue disponibilità finanziarie. Con una delibera del settembre 1993 il consiglio di amministrazione della società ha disposto la rivalutazione dei cespiti immobiliari del Fondo e nel contempo ha disposto il realizzo di titoli, di pertinenza del Fondo, per un importo di cinque miliardi, che ha trasferito nella disponibilità liquida del Mediocredito, inglobandolo nel bilancio generale.

Anna Maria A. e numerosi altri dipendenti del Mediocredito hanno chiesto al Pretore del Lavoro di Ancona di dichiarare illegittima la delibera del consiglio e di condannare la società datrice di lavoro a ripristinare la situazione riacquistando i titoli realizzati e destinandoli al fondo integrativo. Essi hanno chiesto l’applicazione dell’art. 2117 cod. civ. secondo cui i fondi di previdenza aziendali non possono essere distratti dal fine cui sono destinati. La società si è difesa sostenendo, tra l’altro, che l’atto istitutivo del Fondo non prevedeva che le sue risorse fossero vincolate. Il Pretore ha accolto la domanda dei lavoratori, condannando il Mediocredito a ripristinare la situazione del Fondo integrativo. In grado di appello, il Tribunale di Ancona ha confermato questa decisione, in quanto ha ritenuto che il Mediocredito si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dall’art. 2117 cod. civ..

La Suprema Corte (Sezione lavoro n. 3630 del 13 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso del Mediocredito. I fondi speciali di previdenza costituiti nell’ambito della previsione dell’art. 2117 cod. civ.  con la contribuzione del datore e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica – ha osservato la Corte – sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute e sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l’obbligo di contribuzione.  L’art. 2117 cod. civ., secondo cui i fondi di previdenza non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati, è norma di evidente garanzia a favore di coloro che sono o saranno beneficiari dei trattamenti di assistenza e previdenza; infatti, quando il fondo è privo di personalità giuridica i beni che lo compongono restano nel patrimonio del datore, il quale pertanto, ove tale norma non esistesse, potrebbe in ogni momento, e legittimamente, disporne a suo piacimento, operandone la commistione con gli altri e quindi sottrarli del tutto o in parte al fine specifico cui sono preordinati. Si tratta – ha affermato la Corte – di una speciale garanzia apprestata direttamente dalla legge in favore dei dipendenti.