Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DI UN FONDO INTEGRATIVO DI
PREVIDENZA NON POSSONO ESSERE DESTINATE DALL’AZIENDA AD ALTRI SCOPI – In caso di storno, i dipendenti possono
ottenere dal giudice il ripristino della situazione patrimoniale (Sezione
Lavoro n. 3630 del 13 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. La Terza).
Il Mediocredito
Fondiario, società per azioni, ha istituito per i suoi dipendenti un Fondo
Integrativo Pensioni alimentato sia dalla dotazione iniziale che dai contributi
versati dai dipendenti e dallo stesso istituto di credito, nonché dal reddito
degli investimenti. Il fondo non è dotato di personalità giuridica e viene
gestito dal consiglio di amministrazione del Mediocredito, che ogni anno dà
conto della consistenza del Fondo e della collocazione delle sue disponibilità
finanziarie. Con una delibera del settembre 1993 il consiglio di
amministrazione della società ha disposto la rivalutazione dei cespiti immobiliari
del Fondo e nel contempo ha disposto il realizzo di titoli, di pertinenza del
Fondo, per un importo di cinque miliardi, che ha trasferito nella disponibilità
liquida del Mediocredito, inglobandolo nel bilancio generale.
Anna Maria A. e numerosi
altri dipendenti del Mediocredito hanno chiesto al Pretore del Lavoro di Ancona
di dichiarare illegittima la delibera del consiglio e di condannare la società
datrice di lavoro a ripristinare la situazione riacquistando i titoli
realizzati e destinandoli al fondo integrativo. Essi hanno chiesto
l’applicazione dell’art. 2117 cod. civ. secondo cui i fondi di previdenza
aziendali non possono essere distratti dal fine cui sono destinati. La società
si è difesa sostenendo, tra l’altro, che l’atto istitutivo del Fondo non
prevedeva che le sue risorse fossero vincolate. Il Pretore ha accolto la
domanda dei lavoratori, condannando il Mediocredito a ripristinare la
situazione del Fondo integrativo. In grado di appello, il Tribunale di Ancona
ha confermato questa decisione, in quanto ha ritenuto che il Mediocredito si
sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dall’art. 2117 cod. civ..
La Suprema Corte (Sezione
lavoro n. 3630 del 13 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. La Terza) ha rigettato
il ricorso del Mediocredito. I fondi speciali di previdenza costituiti
nell’ambito della previsione dell’art. 2117 cod. civ. con la
contribuzione del datore e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica – ha osservato la Corte – sono
assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non
riconosciute e sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità,
che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri
soggetti dell’ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume
l’obbligo di contribuzione. L’art. 2117 cod. civ., secondo cui i fondi di
previdenza non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati, è
norma di evidente garanzia a favore di coloro che sono o saranno beneficiari
dei trattamenti di assistenza e previdenza; infatti, quando il fondo è privo di
personalità giuridica i beni che lo compongono restano nel patrimonio del
datore, il quale pertanto, ove tale norma non esistesse, potrebbe in ogni
momento, e legittimamente, disporne a suo piacimento, operandone la commistione
con gli altri e quindi sottrarli del tutto o in parte al fine specifico cui
sono preordinati. Si tratta – ha affermato la Corte – di una speciale garanzia
apprestata direttamente dalla legge in favore dei dipendenti.