Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RISTRUTTURAZIONE DEVE
ESSERE GIUSTIFICATO DA CIRCOSTANZE OGGETTIVE –
Non sono sufficienti generiche valutazioni (Sezione Lavoro n. 3096 del 4
marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cellerino).
Francesco G. dipendente
della s.r.l. Touristrade, con mansioni di economo, è stato licenziato, insieme
a due colleghi, con motivazione riferita alla necessità di ridurre i costi di
gestione mediante un accorpamento di servizi. Egli ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Lamezia Terme chiedendone l’annullamento
per mancanza di giustificato motivo. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni
testi, ha rigettato la domanda. In grado di appello il Tribunale di Lamezia
Terme ha confermato la decisione del Pretore con la seguente motivazione: “L’esistenza
della necessità di procedere alla ristrutturazione aziendale per il datore di
lavoro è emersa da prova documentale e testimoniale; invero, dall’estratto
dell’albo aziendale prodotto da parte convenuta in primo grado si evince che il
provvedimento di accorpamento del personale è giustificato dal fine di ridurre
i costi di gestione, giusta decisione dell’assemblea dei soci della Touristrade
in data 17 gennaio 1994 e che tale accorpamento di servizi si è effettivamente
verificato con esubero di tre unità lavorative, come risulta, oltre che dal
suddetto estratto, anche dalle dichiarazioni dei testi C. e V.”.
Il lavoratore ha proposto
ricorso per cassazione censurando la motivazione addotta dal Tribunale. La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3096 del 4 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel.
Cellerino) ha accolto il ricorso. Il licenziamento è legittimo – ha affermato
la Corte – quando è giustificato da un riassetto organizzativo non pretestuoso
e strumentale, attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti
che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo
un’indilazionabile ed effettiva necessità di riduzione dei costi per la più
economica gestione dell’azienda.
L’imprenditore, per
dimostrare l’effettività della ristrutturazione, deve fornire al giudice
elementi positivi, obiettivi e circostanziati. In questo caso – ha osservato la
Corte – il Tribunale ha affermato apoditticamente che la giustificazione di
ridurre i costi di gestione attraverso l’accorpamento del personale è stata
deliberata dall’assemblea dei soci e confermata dai testimoni; la riduzione dei
costi non può essere la causa, ma solo l’effetto del riassetto organizzativo
attuato per la più economica gestione dell’azienda, in relazione a obiettive
situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano concretamente
sull’attività produttiva in un dato contesto aziendale. Di tali evenienze – ha
affermato la Corte – il Tribunale ha trascurato di offrire la benché minima
indicazione, essendosi limitato a riferire e a far propria la valutazione della
parte padronale.