Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RISTRUTTURAZIONE DEVE ESSERE GIUSTIFICATO DA CIRCOSTANZE OGGETTIVENon sono sufficienti generiche valutazioni (Sezione Lavoro n. 3096 del 4 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cellerino).

 

Francesco G. dipendente della s.r.l. Touristrade, con mansioni di economo, è stato licenziato, insieme a due colleghi, con motivazione riferita alla necessità di ridurre i costi di gestione mediante un accorpamento di servizi. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Lamezia Terme chiedendone l’annullamento per mancanza di giustificato motivo. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testi, ha rigettato la domanda. In grado di appello il Tribunale di Lamezia Terme ha confermato la decisione del Pretore con la seguente motivazione: “L’esistenza della necessità di procedere alla ristrutturazione aziendale per il datore di lavoro è emersa da prova documentale e testimoniale; invero, dall’estratto dell’albo aziendale prodotto da parte convenuta in primo grado si evince che il provvedimento di accorpamento del personale è giustificato dal fine di ridurre i costi di gestione, giusta decisione dell’assemblea dei soci della Touristrade in data 17 gennaio 1994 e che tale accorpamento di servizi si è effettivamente verificato con esubero di tre unità lavorative, come risulta, oltre che dal suddetto estratto, anche dalle dichiarazioni dei testi C. e V.”.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione addotta dal Tribunale. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3096 del 4 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cellerino) ha accolto il ricorso. Il licenziamento è legittimo – ha affermato la Corte – quando è giustificato da un riassetto organizzativo non pretestuoso e strumentale, attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo un’indilazionabile ed effettiva necessità di riduzione dei costi per la più economica gestione dell’azienda.

L’imprenditore, per dimostrare l’effettività della ristrutturazione, deve fornire al giudice elementi positivi, obiettivi e circostanziati. In questo caso – ha osservato la Corte – il Tribunale ha affermato apoditticamente che la giustificazione di ridurre i costi di gestione attraverso l’accorpamento del personale è stata deliberata dall’assemblea dei soci e confermata dai testimoni; la riduzione dei costi non può essere la causa, ma solo l’effetto del riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’azienda, in relazione a obiettive situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano concretamente sull’attività produttiva in un dato contesto aziendale. Di tali evenienze – ha affermato la Corte – il Tribunale ha trascurato di offrire la benché minima indicazione, essendosi limitato a riferire e a far propria la valutazione della parte padronale.